Art. 468 c.c. Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
L’art. 468 c.c. individua esattamente chi, tra i discendenti, può succedere per rappresentazione: solo i discendenti dei figli del defunto (linea retta) e solo i discendenti dei suoi fratelli o sorelle (linea collaterale). È la norma da verificare ogni volta che si discute se un discendente “più lontano” — un nipote di un fratello, un pronipote — possa subentrare per rappresentazione: la risposta, come si vedrà, è quasi sempre negativa.
Cosa prevede l’articolo 468 c.c.
Il primo comma delimita l’ambito soggettivo della rappresentazione: in linea retta, opera a favore dei discendenti dei figli del defunto; in linea collaterale, a favore dei discendenti dei suoi fratelli e sorelle. Il secondo comma chiarisce che i discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità della persona al posto della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a essa: conferma, coerentemente con quanto previsto dall’art. 467 c.c., che il rappresentante è successore proprio del defunto, non del rappresentato.
Possono succedere per rappresentazione soltanto i discendenti dei figli del defunto e i discendenti dei suoi fratelli o sorelle, secondo un elenco che la giurisprudenza considera tassativo e non suscettibile di estensione analogica:
«L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, come prevista dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore, di talché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non sia, nella linea retta, un figlio e, nella linea collaterale, fratello o sorella del defunto» (Cass. 22840/2009; Cass. 3051/1994; Cass. 5077/1990; Cass. 1366/1975; Cass. 911/1946; così App. Firenze 555/2025).
Ne resta escluso, per esempio, il caso in cui si pretenda di rappresentare collaterali diversi dai fratelli o dalle sorelle del defunto — come i cugini — poiché la norma non consente estensioni ulteriori.
Applicazione pratica
Il tentativo di interpretazione estensiva, e perché è stato respinto
«La questione nella successione ab intestato è stata oggetto di plurime statuizioni della Suprema Corte, tra cui, in quanto più prossima in ordine temporale, si segnala Cass. 2914/2020. Allo scrutinio di legittimità, la formulazione dell’art. 467 c.c., secondo la quale la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado dell’ascendente, deve intendersi non già nel senso che i discendenti siano titolari dei medesimi diritti del rappresentato, ma piuttosto nel senso che gli stessi vengano a trovarsi nella medesima posizione e nel medesimo grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione ereditaria, la quale avviene peraltro direttamente nei confronti dei rappresentanti, che mantengono una posizione autonoma rispetto al rappresentato. La questione, a lungo dibattuta, è se la predetta norma comprenda come rappresentati soltanto i figli, nonché i fratelli e le sorelle del defunto, o anche i suoi nipoti ex filio ed ex fratre. Secondo parte della dottrina la rappresentazione è un istituto eccezionale e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva. Altra parte della dottrina e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (App. Milano, 24 novembre 1992; App. Messina 446/2003) propendono, invece, per una interpretazione estensiva, secondo cui l’elencazione dei soggetti rappresentati non sarebbe tassativa. L’interpretazione muove dalla ratio legis, argomentando che la rappresentazione non risponde più alla finalità di preservare la destinazione del patrimonio del defunto nell’ambito della famiglia originaria di appartenenza, ma a quella di tutelare la famiglia del mancato successore, atteso che l’art. 468 c.c. prevede che la rappresentazione abbia luogo in favore dei discendenti di figli o fratelli del defunto, ma non che il rappresentato debba necessariamente essere figlio o fratello del defunto. Detta tesi si infrange, tuttavia, contro l’orientamento uniforme e consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore (Cass. 22840/2009; Cass. 3051/1994; Cass. 5077/1990; Cass. 1366/1975; Cass. 911/1946). Significativa in proposito è Cass. 22840/2009, che, ripercorrendo la giurisprudenza formatasi sulla questione dei limiti soggettivi di applicabilità dell’istituto, ha dato alla problematica una risposta univoca, dirimendo la controversia nel senso della non estensibilità dell’istituto oltre i casi previsti dall’art. 468 c.c. Più precisamente, la Suprema Corte ha statuito che l’art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio. Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva Cass. 30551/2011. Già Cass. 5077/1990 aveva affermato che presupposto determinante della vocazione indiretta è il rapporto di filiazione o di fratellanza della persona al cui posto si vuole succedere, e ancor prima si legge in Cass. 911/1946.
Sicché, per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale che sia fratello o sorella del defunto. Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado: quando, ad esempio, gli istituiti con testamento siano nipoti ex fratre, e alcuni di essi non possano accettare l’eredità perché premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché manca l’istituzione del fratello o della sorella che, nella linea collaterale, è la persona che la legge considera debba essere rappresentata» (App. Napoli 156/2025).
Giurisprudenza: gli orientamenti principali
Tassatività dell’elenco dei soggetti rappresentabili
Problema: se l’elenco degli artt. 467 e 468 c.c. sia tassativo o suscettibile di interpretazione estensiva. Principio: è tassativo, frutto di una scelta del legislatore; non è data rappresentazione oltre i casi previsti (Cass. 22840/2009; Cass. 3051/1994; Cass. 5077/1990; Cass. 1366/1975; Cass. 911/1946; Cass. 30551/2011; App. Firenze 555/2025; App. Napoli 156/2025). Conseguenza pratica: qualsiasi tentativo di estendere la rappresentazione a discendenti non espressamente previsti, come i nipoti di un fratello, è destinato a fallire.
Il rigetto dell’interpretazione estensiva fondata sulla ratio legis
Problema: se la ratio di tutela della famiglia del mancato successore giustifichi un’estensione della rappresentazione oltre figli e fratelli/sorelle del defunto. Principio: una parte minoritaria di dottrina e giurisprudenza di merito lo ha sostenuto, ma l’orientamento è stato respinto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha confermato la tassatività (Cass. 2914/2020; Cass. 22840/2009; Cass. 30551/2011). Conseguenza pratica: la tesi estensiva, per quanto argomentata sulla finalità dell’istituto, non trova oggi accoglimento nei tribunali.
Il rappresentante mantiene una posizione autonoma
Problema: se il rappresentante sia titolare degli stessi diritti del rappresentato o si trovi in una posizione distinta. Principio: i discendenti si trovano nella medesima posizione e nello stesso grado del rappresentato solo ai fini della misura della delazione, che avviene però direttamente nei loro confronti (Cass. 2914/2020). Conseguenza pratica: rinuncia, incapacità o indegnità del rappresentante rispetto al rappresentato non precludono la rappresentazione, per espressa previsione del secondo comma dell’art. 468 c.c.
Errori frequenti
- Credere che la rappresentazione si estenda a qualsiasi discendente, anche oltre i figli e i fratelli o sorelle del defunto.
- Pensare che i nipoti di un fratello o sorella del defunto possano essere a loro volta rappresentati dai propri discendenti se premuoiono. La rappresentazione si ferma al grado di fratello o sorella.
- Ritenere che la rinuncia, l’incapacità o l’indegnità del rappresentante verso il rappresentato impediscano la rappresentazione. Non è così, per espressa previsione del secondo comma dell’art. 468 c.c.
- Fare affidamento su argomenti di ratio legis per sostenere un’interpretazione estensiva dei soggetti rappresentabili: la giurisprudenza di legittimità l’ha costantemente e uniformemente respinta.
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Quando questa norma può creare problemi concreti
I dubbi sull’art. 468 c.c. emergono tipicamente in famiglie allargate o con più generazioni coinvolte, quando un nipote di un fratello del defunto premuore e i suoi discendenti sperano di subentrare per rappresentazione. Prima di ipotizzare questo scenario, è opportuno verificare con attenzione se il soggetto da rappresentare fosse effettivamente figlio, fratello o sorella del defunto: in caso contrario, la rappresentazione non opera, indipendentemente da quanto possa apparire equo nel caso concreto.
Nota della Redazione
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