Prova dell’effettività delle prestazioni e deducibilità delle sponsorizzazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 4035 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi per spese di sponsorizzazione è subordinata alla prova, a carico del contribuente, dell’effettività della prestazione resa dallo sponsorizzato. La presunzione assoluta di deducibilità delle spese di pubblicità prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 opera solo a fronte di costi effettivamente sostenuti per prestazioni realmente eseguite e non esclude l’accertamento dell’oggettiva inesistenza dell’operazione. Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni gravi, precise e concordanti, quali i prelevamenti in contanti contestuali ai pagamenti, l’antieconomicità dell’operazione e la mancata dimostrazione del ritorno commerciale. La valutazione delle prove presuntive, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2012, contestando l’utilizzazione di fatture relative a operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, concernenti sponsorizzazioni in favore di un’associazione sportiva dilettantistica dedita al karting. Il giudice di primo grado annullava l’atto impositivo, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, riformando la decisione, riteneva non provata l’effettuazione delle prestazioni e riaffermava la validità dell’accertamento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e la nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione. I giudici di legittimità hanno rilevato che la motivazione del giudice d’appello è ampia e diffusa, fondata su molteplici elementi indiziari: le ammissioni del rappresentante dell’associazione, i numerosi prelevamenti in contanti in corrispondenza dei pagamenti, l’assenza di prova sulla partecipazione alle gare e la sproporzione tra i costi sostenuti, pari complessivamente a 300.000,00 euro oltre Iva, e l’utile conseguito dalla società.
Quanto all’onere della prova, la Corte ha evidenziato che la contribuente non aveva fornito convincenti elementi per dimostrare l’effettivo svolgimento delle prestazioni, limitandosi a indicare un sito di fotografie senza precisare le manifestazioni e i piloti di interesse, e producendo un calendario gare privo di riferimenti alla partecipazione della società sponsorizzata. Il giudice del merito non è tenuto a esporre la propria valutazione su ciascuna argomentazione delle parti, dovendo piuttosto illustrare un percorso motivazionale coerente, e nel caso di specie tale obbligo è stato rispettato.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso non centrato nella parte in cui invocava la presunzione assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie fino a 200.000,00 euro. Il giudice d’appello non aveva negato la deducibilità per valutazioni di congruità o convenienza, ma aveva accertato la mancata prova dell’effettività delle operazioni. La presunzione legale, ha precisato la Corte, presuppone che i costi siano stati effettivamente sostenuti a fronte di prestazioni realmente eseguite e non può operare quando è proprio l’esistenza dell’operazione a essere contestata. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile per non aver contrastato la ragione della decisione.
La Corte ha infine confermato l’orientamento secondo cui la deducibilità dei costi di pubblicità e propaganda esige la prova dell’inerenza, non solo come congruità rispetto ai ricavi, ma anche in relazione alle utilità potenziali per l’attività commerciale, essendo necessario che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
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Nota della Redazione
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