Società a ristretta base e conti correnti intestati ai soci: la prova della sovrapposizione degli interessi (Cass. civ. Sez. 5 n. 4743 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di società a ristretta base, anche familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci per imputare alla società le operazioni ivi riscontrate, riferendo ad essa i maggiori ricavi. La relazione di parentela tra i soci costituisce un elemento indiziario idoneo a far presumere la sovrapposizione degli interessi personali e societari, salva la facoltà per la società di fornire la prova contraria dell’estraneità delle singole operazioni alla propria attività d’impresa. Non è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c. quando si censuri solo una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. Non è previsto alcun obbligo di preventiva comunicazione al contribuente della richiesta di documentazione agli istituti bancari.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a ristretta base familiare un avviso di accertamento con cui determinava maggiori redditi, oltre a IRES, IVA e IRAP, basandosi sulle movimentazioni bancarie riscontrate sui conti correnti intestati ai due soci, che erano coniugi.
La società impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale ne accoglieva il ricorso, ritenendo che per le società di capitali la ristretta base non bastasse a giustificare la presunzione di maggiori ricavi. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione, accoglieva l’appello dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la società lamentava l’illegittimità dell’accertamento per il mancato preventivo avviso al contribuente e l’omesso esame di tale doglianza. Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava l’omesso esame, poiché la doglianza aveva ad oggetto un aspetto giuridico e non un fatto storico decisivo. La Corte ha inoltre precisato che l’omissione della comunicazione non è prevista dalla normativa, né a livello unionale, né convenzionale, richiamando le recenti pronunce della CGUE e della CEDU, rendendo la censura manifestamente infondata.
Con il secondo motivo, la società deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di dimostrare la riferibilità delle somme alla società gravasse sull’Ufficio. La Corte ha chiarito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, non già quando si lamenti una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie.
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR che aveva considerato incombente sulla società la prova contraria alla presunzione. In presenza di una società a ristretta base familiare, le risultanze dei conti correnti intestati ai soci possono essere imputate alla società, tenuto conto della relazione di parentela che lega i partecipanti, la quale fa presumere la sovrapposizione degli interessi personali e societari. La Corte ha altresì escluso la lamentata doppia imposizione, in quanto gli utili extracontabili, non essendo stati dichiarati dalla società, non sono mai stati assoggettati a imposizione in capo alla stessa.
Quanto alla documentazione prodotta dalla contribuente, la doglianza è stata ritenuta inammissibile, in quanto la sentenza impugnata si fondava su una doppia ratio decidendi (inammissibilità per novità e valutazione di merito) e la società aveva censurato solo una di esse. Il terzo motivo è stato infine rigettato, in quanto la decisione della CTR è risultata conforme al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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