Rifiuto tacito della clausola Dublino e sindacato sulla protezione complementare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6014 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione della decisione di trasferimento del richiedente asilo, il giudice dello Stato membro richiedente non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio dello Stato membro richiesto, né fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva l’acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza. Tuttavia, il mancato esame, da parte dell’autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione complementare può configurare un rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 del Regolamento UE n. 604/2013, sindacabile dal giudice dell’impugnazione, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso del cittadino pakistano avverso il provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che ne disponeva il trasferimento in Francia, quale Stato competente ex art. 18 del Regolamento UE n. 604/2013. Il giudice di merito aveva annullato il provvedimento, ritenendo che il trasferimento esponesse il richiedente a un rischio di refoulement verso il paese di origine, in ragione del precario quadro di sicurezza della regione di provenienza; aveva inoltre valorizzato la clausola di sovranità di cui all’art. 17 del medesimo Regolamento, alla luce del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa avviato in Italia.
Il Ministero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 17, 18 e 23 del Regolamento Dublino III e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché del combinato disposto degli artt. 11 Cost. e 267 TFUE, sostenendo che il trasferimento verso altro Stato membro, rispettoso del principio di non respingimento, fosse vincolato e che le doglianze sulle condizioni del paese d’origine fossero irrilevanti, consentendosi altrimenti il cd. asylum shopping.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in corso di giudizio, sono intervenute due decisive novità giurisprudenziali: la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30.11.2023 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 935/2025. Sulla base di tali arresti, il giudice dell’impugnazione non può sindacare il trasferimento valutando autonomamente il rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato richiesto, in assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, dovendo invece rispettare la regola della fiducia reciproca tra Stati membri. La valutazione compiuta dal Tribunale, che aveva delibato il rischio di respingimento indiretto in Pakistan, si sovrappone indebitamente a quella già operata dalle autorità francesi.
La Corte chiarisce però che il diritto dell’Unione, come interpretato dalle Sezioni Unite, consente al richiedente di impugnare il trasferimento anche deducendo la violazione del proprio diritto al riconoscimento della protezione complementare di diritto nazionale. Tale forma di protezione, radicata sull’art. 10, terzo comma, Cost., realizza la piena attuazione del diritto d’asilo costituzionale e costituisce un diritto soggettivo perfetto appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, potendo fondare l’esercizio della clausola discrezionale dell’art. 17 del Regolamento, che può poggiare su ragioni di carattere umanitario stabilite in via generale per legge.
Pertanto, l’omessa considerazione da parte dell’autorità Dublino della sussistenza dei requisiti per la protezione nazionale qualifica come rifiuto tacito di avvalersi della clausola, sindacabile dal giudice dell’impugnazione, purché il ricorrente abbia prospettato o allegato i relativi motivi, anche per la prima volta in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, l’onere allegativo risulta adempiuto e le circostanze fattuali — segnatamente il positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa — sono state valutate dal Tribunale come apprezzabili ai fini della protezione complementare, senza che osti la sopravvenienza dei fatti. Tale ratio decidendi integrativa è idonea a sorreggere la decisione di annullamento del trasferimento, non risultando adeguatamente censurata dall’amministrazione e non essendo necessario l’annullamento con rinvio, poiché il giudizio è limitato all’efficacia del provvedimento di trasferimento. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese, considerati i chiarimenti giurisprudenziali intervenuti dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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