Criticità nella gestione del progetto PNRR per nuovo asilo nido: ritardo e rendicontazione nulla (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 41 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione di cui all’art. 100 Cost. e all’art. 3 della legge n. 20 del 1994, verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni pubbliche, nonché il funzionamento dei controlli interni, valutando la rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge. Nell’ambito del monitoraggio dei progetti finanziati con risorse del PNRR, l’accertamento di ritardi attuativi rispetto al cronoprogramma e di una rendicontazione pari a zero, a fronte di anticipazioni erogate, costituisce un profilo di criticità che l’ente attuatore è tenuto a rimuovere, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021, per non compromettere il raggiungimento di target e milestone e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un procedimento di controllo, d’ufficio, sulla gestione di un intervento finanziato dal PNRR, volto alla realizzazione di un nuovo asilo nido, per un valore complessivo di € 480.000,00. Il progetto, di cui è soggetto attuatore il Comune, rientra nella Misura M4C1-11.1 e presenta Cup D35E24000060007. Dai dati rilevati dall’istruttoria, è emerso un avanzamento economico e finanziario pari al 30%, con pagamenti effettuati per € 144.000,00, corrispondente però alla sola anticipazione erogata, mentre la rendicontazione risultava pari a zero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha inquadrato l’esame nell’ambito del controllo sulla gestione, precisando che non sussiste un rapporto diretto tra l’esito negativo del controllo e la responsabilità di singoli funzionari, e che esula da tale sede ogni valutazione sulla legittimità degli affidamenti. Ciò premesso, il Collegio ha preso atto delle informazioni fornite dal Comune e di quelle estrapolate dalla banca dati ReGiS alla data del 14 gennaio 2026, rilevando profili di criticità.
Un primo profilo riguarda il ritardo rispetto al cronoprogramma: alla data del 5 agosto 2025, il ritardo sulle lavorazioni era quantificato in 39 giorni, e la data prevista per la fine della esecuzione lavori è il 31 marzo 2026. Un secondo profilo concerne la rendicontazione, pari a zero nonostante i pagamenti effettuati per € 144.000,00, importo che coincide con l’anticipazione erogata il 10 dicembre 2024. Inoltre, la Sezione ha osservato che l’ente, in materia di audit interno, ha genericamente riferito di un potenziamento dei controlli in collaborazione con il Revisore dei Conti, senza specificare le misure concrete adottate.
La Sezione, richiamato l’art. 8, comma 2, del d.m. 11 ottobre 2021, ha ricordato l’obbligo per le amministrazioni responsabili di rimuovere o correggere eventuali irregolarità o non conformità rilevate, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi e il rimborso delle spese da parte della Commissione europea. Ha pertanto accertato la presenza dei profili di criticità descritti, invitando l’ente al costante aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS e raccomandando l’adozione di ogni misura utile per la tempestiva realizzazione dell’opera e per una puntuale e precisa rendicontazione finale.
Con il dispositivo, la Corte ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco, nonché l’invio, entro il 28 febbraio 2026, di una relazione di aggiornamento sullo stato di realizzazione del progetto, e la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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