Autonomia soggettiva nel consolidato fiscale e indeducibilità dei costi inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 24207 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel consolidato fiscale il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d’imposta. La tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all’obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie. Possono essere oggetto di deduzione solo i costi e le spese effettivamente sostenuti. Gli interessi passivi non pagati per rinuncia al credito da parte della società consolidante non sono deducibili in capo alla consolidata, anche se il corrispondente componente positivo sia stato dichiarato dalla consolidante.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento alla società consolidata e alla società consolidante in regime di consolidato fiscale, recuperando a tassazione, per l’anno 2011, tra l’altro, interessi passivi ritenuti indeducibili in quanto in parte non corrisposti a seguito di rinuncia al credito da parte della consolidante. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando il recupero relativo agli interessi non pagati. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava gli appelli dell’Ufficio, confermando le decisioni di primo grado. L’Agenzia delle Entrate proponeva due ricorsi per cassazione, poi riuniti, articolati in cinque motivi ciascuno. La società consolidante, anche quale incorporante, resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile. Nel caso di specie la Commissione regionale, sia pure con motivazione concisa, ha spiegato le ragioni della decisione, ritenendo ininfluente la deduzione di interessi relativi a un credito cui la consolidante aveva rinunciato, in quanto compensata dall’indicazione di corrispondenti ricavi in capo alla stessa consolidante. Il minimo costituzionale risulta pertanto raggiunto.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Commissione regionale ha confermato l’illegittimità del recupero degli interessi passivi sulla base di due considerazioni: l’irrilevanza del giudizio di inerenza e la circostanza che, in presenza di consolidato fiscale, la componente negativa dedotta dalla consolidata era stata specularmente dichiarata come ricavo dalla consolidante. L’Amministrazione finanziaria aveva però recuperato gli interessi non in quanto non inerenti, bensì perché inesistenti, essendovi stata rinuncia al credito. A nulla rileva che il costo inesistente fosse stato indicato come ricavo dalla consolidante. La tassazione su base consolidata non fa assumere al gruppo la qualifica di autonomo soggetto d’imposta e non prevede deroga all’obbligo di ciascuna società di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole ordinarie. Il consolidato fiscale si risolve nella sommatoria algebrica dei risultati fiscali delle singole società, che conservano la propria autonomia, a differenza del bilancio consolidato civilistico.
Anche in presenza di consolidato fiscale l’Ufficio ha il potere-dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi insussistenti, pure se specularmente indicati come positivi in capo al soggetto che avrebbe erogato la prestazione. L’imputazione di interessi attivi in capo alla consolidante non azzera l’effetto della deduzione in capo alla consolidata, potendo anzi determinare per la prima il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del d.P.R. n. 917 del 1986. Possono quindi essere dedotti solo i costi effettivamente sostenuti. Non sussiste ipotesi di doppia imposizione, avendo l’Ufficio assoggettato a tassazione una sola volta il presupposto impositivo consistente nell’inesistenza dei costi.
Deve pertanto affermarsi il principio secondo cui, nel consolidato fiscale, il gruppo non assume la qualifica di autonomo soggetto d’imposta e la tassazione consolidata non deroga all’obbligo di ciascuna società di determinare il reddito secondo le regole ordinarie. Il quarto e il quinto motivo, attinenti alla questione subordinata dell’antieconomicità degli interessi, restano assorbiti. Le sentenze impugnate sono cassate in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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