Inammissibile il parere della Corte dei conti richiesto da un Provveditorato interregionale alle opere pubbliche: la legittimazione spetta al Ministro (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 3 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attività consultiva della Corte dei conti, l’espressione “amministrazione centrale”, contenuta nell’art. 2 della legge n. 1/2026, deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato e ricomprende anche le articolazioni territoriali delle amministrazioni statali, la cui richiesta di parere è quindi devoluta alla Sezione centrale del controllo di legittimità. La legittimazione a richiedere il parere è tuttavia concentrata in capo al rappresentante legale dell’amministrazione, ossia al Ministro, e non può essere esercitata dai dirigenti degli uffici periferici. Quanto ai presupposti di ammissibilità, i pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete, introdotti dall’avverbio “anche”, costituiscono una species rispetto al genus dei pareri in materia di contabilità pubblica e richiedono: la connessione con l’attuazione del PNRR o del PNC; il valore non inferiore a un milione di euro; l’estraneità ad atti soggetti a controllo preventivo e a fatti per cui sia stato notificato un invito a dedurre. La mancata allegazione di tali elementi determina l’inammissibilità della richiesta.
Il Fatto
Il Provveditore interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 27 febbraio 2026, segnalava l’interesse dell’Arma dei Carabinieri a utilizzare un immobile scolastico in via di dismissione, sito nel Comune di Monte Compatri, per allocarvi la locale Stazione. L’amministrazione comunale si era dichiarata disponibile a cedere l’uso dell’immobile tramite comodato gratuito o cessione al Demanio. Il Provveditorato, ravvisando un interesse dello Stato legato alla riduzione dei canoni di locazione passiva, chiedeva un parere preventivo circa la finanziabilità dell’attività di progettazione dell’intervento di adeguamento, a valere sui fondi del cap. 7341 del proprio bilancio.
La richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, non prospettava alcuna soluzione interpretativa e non produceva elementi sulla natura dell’intervento.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale del controllo di legittimità ha preliminarmente affrontato il profilo della propria competenza. Rilevato che l’art. 2 della legge n. 1/2026 ripartisce le competenze in ragione del soggetto richiedente, attribuendo alle Sezioni regionali i pareri richiesti da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, la Corte ha escluso che l’espressione “amministrazione centrale” possa essere letta in senso restrittivo, come riferita alle sole strutture centrali dei Dicasteri. Una simile interpretazione, fondata sul confronto con l’Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023, determinerebbe una disparità di trattamento tra articolazioni ministeriali, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone quindi di ricomprendere nella nozione di amministrazione centrale anche le sue articolazioni territoriali.
Quanto alla legittimazione soggettiva, la norma richiama il modello dell’art. 46 della legge n. 238/2021 e la consolidata prassi applicativa dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, che concentra la richiesta di parere in capo al legale rappresentante dell’ente. La Sezione ha argomentato che la rappresentanza esterna dell’amministrazione è unitaria e appartiene al suo vertice, conformemente al principio desumibile dall’art. 11 del R.D. n. 1611/1933 e dalla disciplina sulla separazione tra indirizzo politico e gestione. Il confronto con l’art. 4, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce all’organo di governo la competenza a richiedere pareri agli organi consultivi esterni, e con l’art. 16, comma 1, lett. g), che limita i dirigenti ai soli pareri endoamministrativi, conferma che la richiesta alla Corte dei conti deve essere sottoscritta dal Ministro.
Sul piano oggettivo, la Sezione ha ricostruito il perimetro della nuova funzione consultiva. Dopo aver scartato le tesi che attribuivano alle condizioni di valore e di estraneità portata generalizzata, ha valorizzato la funzione additiva dell’avverbio “anche” e la concordanza grammaticale tra “questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete” e “purché estranee”. Ne deriva che i pareri su fattispecie concrete rappresentano una species rispetto ai pareri generali in materia di contabilità pubblica, soggetta a condizioni speciali di ammissibilità: connessione con PNRR o PNC, valore non inferiore a un milione di euro, estraneità al controllo preventivo e all’invito a dedurre.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha dichiarato la richiesta inammissibile per un duplice ordine di motivi. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta non proveniva dal Ministro competente ma da un dirigente di un ufficio periferico. Sotto il profilo oggettivo, il quesito atteneva a una fattispecie concreta, ma il richiedente non aveva né allegato né dimostrato la connessione con un intervento finanziato dal PNRR o dal PNC, né il superamento della soglia di valore del milione di euro, onere la cui sussistenza grava sul richiedente stante la perentorietà dei termini e l’assenza di poteri istruttori in capo alla Corte.
L’accertamento delle due cause di inammissibilità ha reso ultronea ogni ulteriore verifica sulle restanti condizioni di ammissibilità, con conseguente declaratoria di inammissibilità della richiesta di parere.
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Nota della Redazione
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