Prescrizione decennale del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 14189 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo in favore di coloro che risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La materia della prescrizione non è armonizzata ma di competenza degli Stati membri, restando l’unico limite comunitario quello di non rendere più difficoltoso l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento unionale. È inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che si limiti a riproporre questioni già risolte da un consolidato orientamento di legittimità.
Il Fatto
Nel 2014 alcuni medici convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante la frequenza delle scuole di specializzazione, in anni compresi tra il 1979 e il 1991, in violazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata retribuzione, attuate solo tardivamente con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda per intervenuta prescrizione e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2023, confermava la decisione. La sentenza veniva impugnata per cassazione da due gruppi di ricorrenti, sulla base rispettivamente di due e quattro motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, che censurava l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27.10.1999, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999. Il principio, risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato anche dalle Sezioni Unite, è stato ribadito da numerose pronunce successive, rendendo la rimessione alla Corte di giustizia non necessaria.
Quanto all’istanza di rinvio pregiudiziale, la Corte ha osservato che la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenza degli Stati membri, e che la Corte di giustizia si è già pronunciata su fattispecie identica, stabilendo che il diritto dell’Unione non osta all’eccezione di prescrizione fondata su un termine ragionevole, che il mancato recepimento della direttiva non rileva ai fini del decorso del termine e che non è necessaria una pronuncia dichiarativa dell’inadempimento dello Stato. Il secondo motivo, concernente la posizione di un solo ricorrente iscritto dopo il 1991, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché dopo l’emanazione del d.lgs. n. 257/1991 l’inadempimento dello Stato era cessato, residuando eventualmente l’inadempimento dell’istituto universitario.
I motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha escluso la violazione dell’art. 101 Cost. nonché degli artt. 2935 cod. civ., 3 Cost. e 14 CEDU, in quanto la sentenza impugnata si era uniformata a princìpi consolidati. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 267 TFUE per il mancato rinvio pregiudiziale, essendo la questione già stata decisa dalla Corte di giustizia.
In relazione al motivo sulla mancata compensazione delle spese, la Corte ha precisato che la scelta di non compensarle è insindacabile in sede di legittimità, non essendo configurabile alcuna oscillazione giurisprudenziale. La palese infondatezza dei ricorsi ha infine giustificato la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per avere proposto impugnazione con abuso del processo.
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Nota della Redazione
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