Il principio del pro-rata non tutela l’aspettativa all’integrazione al minimo per la nuova pensione di vecchiaia unificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11080 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola del pro-rata di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo. Il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso: in tal caso, la disciplina giuridica del trattamento pensionistico è attratta all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione. L’esclusione dell’integrazione al minimo per il pensionato il cui ISEE superi la soglia regolamentare non viola l’art. 38, comma 2, Cost., dovendo il diritto essere valutato in un giudizio di bilanciamento con il contrapposto interesse al contenimento della spesa previdenziale, imposto dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995.
Il Fatto
Un professionista iscritto a Inarcassa aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia unificata) mediante disapplicazione del Regolamento Generale di Previdenza del 2012 e applicazione dell’integrazione al minimo. La Corte d’appello di Roma, confermando tale impostazione, aveva ritenuto illegittima la disposizione regolamentare che esclude l’integrazione al minimo per i titolari di ISEE superiore a determinate soglie, per asserita violazione del principio del pro-rata e dell’art. 38 Cost.
La Cassazione aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, nonché dei principi costituzionali in materia di previdenza e di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo che i motivi, ancorché articolati, fossero diretti a confutare le argomentazioni giuridiche espresse dalla Corte di merito e non a rivalutare il fatto. Ha poi trattato congiuntamente i quattro motivi, in quanto strettamente connessi, e li ha ritenuti fondati.
Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 17980/2023) e la successiva Cass. n. 34273/2024, la Corte ha ribadito che la regola del pro-rata attiene al calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo e non può essere invocata quando il diritto a pensione è sorto in forza di una nuova previsione attributiva. Nel caso di specie, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012, che ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento anticipato a 63 anni, la compatibilità con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, nonché l’attribuzione di supplementi di pensione.
Pertanto, l’intera disciplina del trattamento è attratta al nuovo regime, inclusa l’esclusione dell’integrazione al minimo prevista dall’art. 28.5 del Regolamento. Non vi è alcuna anzianità maturata da salvaguardare, né alcun affidamento tutelabile, poiché l’istituto è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2013. Il principio del pro-rata risulta correttamente attuato dall’art. 20.2 del Regolamento, che prevede il calcolo con metodo retributivo per le quote maturate entro il 31 dicembre 2012 e con metodo contributivo per quelle successive.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 38 Cost., la Corte ha escluso che l’esclusione dell’integrazione al minimo integri una compressione illegittima del diritto, trattandosi di un bilanciamento con l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale e di stabilizzazione delle gestioni, come avviene anche nel sistema dell’AGO. Tale scelta regolamentare è, inoltre, controbilanciata dal vantaggio di poter continuare ad esercitare l’attività professionale e di fruire dei supplementi di pensione quinquennali, attuando così anche l’equità intergenerazionale richiesta dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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