Sostituzione della delibera condominiale impugnata e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 2 n. 13066 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, dichiarativa dell’impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla sua naturale conclusione; ad essa consegue la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi non passate in cosa giudicata e la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa. La censura avverso la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, configurando un error in procedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti. Ai sensi dell’art. 2377 cod. civ., applicabile in materia di condominio per identità di ratio, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea sugli stessi punti dell’ordine del giorno fa venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti e determina la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Alcune condomine impugnavano la delibera assembleare del 6 febbraio 2006, deducendo vizi di convocazione e la nullità delle decisioni relative alla cessione a un condomino di una porzione della corte condominiale e all’accatastamento delle cantine, per difetto del consenso unanime. Il Tribunale rigettava l’impugnazione, ma la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della delibera limitatamente al punto relativo alla cessione.
Il Condominio proponeva ricorso per cassazione, eccependo la sopravvenuta cessazione della materia del contendere: era stata adottata una successiva delibera del 20 marzo 2007, non impugnata, avente identico ordine del giorno sui punti contestati e con la quale era stata respinta la richiesta di cessione. La condomina soccombente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando la statuizione sulle spese e chiedendo la declaratoria di nullità anche del punto relativo all’accatastamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la cessazione della materia del contendere con una motivazione apodittica, basata sulla mera affermazione della non totale eliminazione delle ragioni di contrasto, senza valutare se la delibera successiva avesse fatto conseguire alla parte impugnante l’utilità concreta perseguita.
La S.C. ha rammentato che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea, ai sensi dell’art. 2377 cod. civ., applicabile al condominio per identità di ratio, determina la cessazione della materia del contendere, perché elimina la specifica situazione di contrasto tra le parti. Nella specie, la delibera del 20 marzo 2007 aveva identico ordine del giorno sui punti 5 e 7, aveva respinto la cessione per mancanza di consenso unanime e aveva nuovamente deliberato sull’accatastamento, ed era divenuta incontestata.
La mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando un error in procedendo, ha legittimato la Corte a verificare direttamente la sussistenza della fattispecie dagli atti, senza necessità di rinvio al giudice del merito per tale accertamento. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affinché la Corte d’appello valuti se la nuova delibera abbia determinato la cessazione della materia del contendere e, in tal caso, provveda alla declaratoria e ridetermini le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito, in quanto le censure relative alle spese e alla nullità della delibera del 2006 sul punto 7 restano logicamente subordinate all’esito del giudizio di rinvio sulla cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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