Le fatture non provano il credito in opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 15217 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, le fatture commerciali e le scritture contabili del creditore sono documenti di provenienza unilaterale, idonei soltanto a consentire l’emissione del provvedimento monitorio, ma non costituiscono prova del titolo negoziale della pretesa creditoria. Grava pertanto su chi assume di essere creditore l’onere di dimostrare il titolo negoziale del proprio diritto, anche in relazione alla non contestazione delle forniture. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, in grado di appello, abbia fondato la condanna al pagamento esclusivamente su tale compendio probatorio inidoneo o che abbia omesso di chiarire le ragioni della riduzione del credito monitorio, senza valutare la rilevanza probatoria di una scrittura privata di riconoscimento del debito risultata apocrifa a seguito di c.t.u. grafologica.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo aveva ingiunto a due debitori, in solido e separatamente, il pagamento di somme per forniture di prodotti farmaceutici. Proposta opposizione e riuniti i giudizi, la c.t.u. grafologica disponeva aveva accertato la non autenticità della firma su una scrittura di riconoscimento del debito. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la sola debitrice al pagamento della minor somma di euro 43.534,77, detraendo dall’importo ingiunto quello risultante dal documento apocrifo. La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere, non essendovi l’adesione della controricorrente alla prospettazione della ricorrente e non risultando dimostrato l’effettivo pagamento del credito all’esito della chiusura del concordato preventivo.
Nel merito, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso in tema di competenza territoriale, affermando che l’obbligazione di pagamento del prezzo della merce compravenduta, quando non è contestuale alla consegna, è obbligazione portable da adempiersi al domicilio del venditore, ai sensi dell’art. 1498, comma 3, c.c., con conseguente radicamento della competenza anche presso il foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo concernente l’apparenza della motivazione della sentenza d’appello, in quanto la corte territoriale aveva aderito consapevolmente agli accertamenti di primo grado, valutando i motivi di gravame.
La Corte ha invece accolto il motivo con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c. Ha richiamato il principio consolidato per cui le fatture commerciali sono documenti idonei solo all’emissione del decreto ingiuntivo e non costituiscono prova del titolo negoziale del credito, onere gravante su chi assume di essere creditore, risultando inoltre non dimostrata la non contestazione delle forniture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio.
Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ha ravvisato una anomalia motivazionale nella sentenza che, da un lato, aveva ritenuto dimostrato il credito complessivo richiesto con decreto ingiuntivo e, dall’altro, aveva sottratto la somma risultante da una scrittura dichiarata apocrifa, senza chiarire le ragioni della riduzione del credito e senza valutare la rilevanza probatoria del documento contestato. Anche su questo punto la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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