Responsabilità del depositario per svincolo irregolare di prodotti alcolici e natura sostanziale dell’omesso versamento di accisa (Cass. civ. Sez. 5 n. 16572 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il depositario autorizzato, quale speditore di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è tenuto a seguire la procedura di circolazione e a controllare che il bene sia giunto a regolare destinazione, essendo responsabile per l’omesso versamento dell’accisa in caso di svincolo irregolare dovuto alla mancata vigilanza sull’effettiva uscita della merce dal territorio unionale. La tutela del legittimo affidamento ex art. 10, comma 2, l. n. 212/2000 non opera in assenza di assicurazioni precise e incondizionate provenienti da fonti autorizzate, non essendo tali le note interne intercorse tra uffici doganali. In materia di sanzioni, l’omesso versamento dell’imposta ha natura sostanziale e, pertanto, le plurime violazioni non possono giovarsi del cumulo giuridico ex art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, applicabile solo alle violazioni formali.
Il Fatto
La società, gestore di un deposito fiscale, impugnava il provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall’Ufficio doganale per l’omesso versamento dell’accisa relativo a ventidue partite di vodka destinate all’esportazione in Turchia e in Tunisia. L’Agenzia delle dogane aveva accertato il mancato appuramento dei documenti elettronici di accompagnamento (c.d. e-AD), non avendo il depositario dimostrato il buon esito dell’esportazione per sedici partite, mentre per le restanti sei era stata prodotta documentazione attestante il visto uscire, poi rivelatosi falso.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, applicando il cumulo giuridico. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, affermando la responsabilità del depositario per la mancata verifica dell’effettiva uscita delle merci e ritenendo non applicabile il cumulo giuridico in caso di violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, disattendendo tutte le censure prospettate dalla società. Con riferimento alla dedotta nullità per motivazione apparente, i giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Nel caso di specie, nonostante l’erronea indicazione della merce come “prodotti petroliferi”, dovuta a una evidente svista, la sentenza impugnata esplicitava adeguatamente l’iter logico seguito, superando il “minimo costituzionale”.
Quanto alla responsabilità del depositario, la Corte ha affermato che il gestore del deposito fiscale, in qualità di speditore di prodotti in regime di sospensione di accisa, è gravato da un obbligo di vigilanza sull’intera procedura di circolazione fino alla sua conclusione. Le indagini avevano dimostrato che per sedici partite non era stata fornita alcuna prova dell’uscita dal territorio unionale, mentre per le restanti sei il visto uscire, apparentemente emesso dall’Ufficio doganale di Napoli, era falso, non risultando i MRN caricati nel manifesto delle merci e non essendo attive linee di collegamento marittimo con Turchia e Tunisia. Tale accertamento integra una colpa in vigilando non superabile dal richiamo alla buona fede.
Sul legittimo affidamento, la sentenza ha precisato che la nota dell’Ufficio doganale di Milano, indirizzata all’Ufficio di Pavia e solo per conoscenza ai difensori della contribuente, non costituisce un’assicurazione precisa idonea a fondare ragionevoli aspettative in capo a un operatore economico prudente. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, la Cassazione ha evidenziato che la tutela dell’affidamento richiede “informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili”, caratteristiche non riscontrabili in una nota interna tra uffici.
In merito al regime sanzionatorio, la Corte ha qualificato l’omesso versamento dell’accisa quale violazione sostanziale, escludendo l’applicabilità del cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997. Tale istituto, infatti, opera solo per le violazioni formali che non incidono sulla determinazione dell’imponibile o sul versamento del tributo. Ha inoltre ribadito che le violazioni concernenti l’omesso versamento non sono soggette alla continuazione ex comma 2 del medesimo articolo, poiché l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio autonomo per ciascun mancato pagamento. Quanto alla lamentata sproporzione della sanzione, la Corte ha escluso la configurabilità di circostanze che ne rendano manifesta l’eccessività, considerata la condotta negligente del depositario e la gravità dell’operazione fraudolenta, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2023 che valorizza l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997 come “valvola di decompressione” per la riduzione della sanzione.
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Nota della Redazione
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