Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente, senza valutazione dei motivi di appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 17537 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, attenendo all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza. L’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa od obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilevanza del difetto di sufficienza. È nulla, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, la sentenza della Corte tributaria regionale che si limiti a richiamare acriticamente una decisione relativa a un diverso giudizio, senza valutare i motivi di appello e senza accertare la sussistenza del presupposto impositivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con il quale veniva accertato un maggior reddito da lavoro dipendente, quale compenso per l’attività di amministratore di una società. L’accertamento conseguiva alla riqualificazione, in capo alla società, delle spese di trasferta dedotte nel conto economico come compensi agli amministratori, assimilati a reddito da lavoro dipendente.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’atto. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che si limitava a richiamare la sentenza della C.T.R. del Veneto, la quale aveva annullato l’accertamento emesso nei confronti della società, senza esaminare i motivi di gravame. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha proceduto all’esame del quarto motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in quanto logicamente preliminare, ed ha ritenuto il motivo fondato.
La Suprema Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non è più consentito censurare la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, che ricorre nei soli casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa od incomprensibile (ex multis, Cass. n. 11263 del 2023, Cass. n. 9543 del 2023, Cass. n. 24808 del 2023).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è apparsa assolutamente carente. La C.T.R. si era limitata a indicare l’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, in tema di imponibilità delle spese di trasferta, e a richiamare la sentenza della C.T.R. del Veneto che aveva annullato l’accertamento nei confronti della società, senza alcuna valutazione dei motivi di appello dell’Ufficio, delle ragioni per cui era esclusa la configurabilità del maggior reddito e della sussistenza del presupposto impositivo.
Tale impianto motivazionale è stato considerato inidoneo a spiegare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione, rendendo la sentenza nulla per motivazione apparente. La Corte ha accolto il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri tre, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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