Improcedibile il ricorso per cassazione se è depositato solo il dispositivo della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17723 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione qualora, a norma dell’art. 369, comma 2, c.p.c., insieme al ricorso non sia stata depositata la copia autentica dell’intera sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, e non sia sufficiente il deposito del solo dispositivo. L’improcedibilità consegue anche quando il dispositivo rechi l’indicazione del numero e della data di pubblicazione, poiché la Corte di cassazione deve poter conoscere la motivazione della decisione impugnata per esaminare le doglianze. Il deposito della sentenza da parte della sola controparte non sana la mancata produzione da parte del ricorrente, che resta l’unico onerato ai sensi della citata disposizione.
Il Fatto
Una lavoratrice, già dipendente della cooperativa sociale appaltatrice del servizio di telesoccorso, aveva agito in giudizio nei confronti della cooperativa subentrata nell’appalto, chiedendone l’accertamento del diritto all’assunzione in virtù della c.d. clausola sociale prevista dall’art. 37 CCNL cooperative sociali. Il Tribunale di Nola, autorizzata la chiamata in causa del terzo subentrante nell’appalto, accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla cooperativa soccombente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il ricorso, ne ha dichiarato l’improcedibilità. In occasione sia del deposito del ricorso sia di quello ulteriore effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la difesa della ricorrente aveva depositato esclusivamente la copia autentica del dispositivo della sentenza d’appello, sebbene recante la stringa “Sentenza n. 4857/2022 pubbl. il 23/12/2022”.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 369, comma 2, c.p.c., che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione. Tale adempimento è finalizzato a consentire al giudice di legittimità di conoscere il contenuto integrale della decisione gravata e, in particolare, la sua motivazione.
Nel caso di specie, la produzione del solo dispositivo non ha soddisfatto il requisito richiesto, in quanto la Corte è rimasta nell’impossibilità di verificare le ragioni poste a fondamento della pronuncia impugnata e, conseguentemente, di valutare i motivi di ricorso. Neppure la produzione della sentenza da parte della controricorrente ha potuto sanare la mancata osservanza dell’onere gravante sulla ricorrente. La Corte ha, pertanto, dichiarato improcedibile il ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.