Inammissibile il parere sui quesiti del PRFP perché la richiesta anticipa l’attività di controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 152 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla sezione regionale di controllo è soggettivamente ammissibile se formulata dal sindaco, quale organo rappresentativo dell’ente locale, anche in assenza di funzionamento del C.A.L. L’ammissibilità oggettiva richiede la sussistenza congiunta di tre condizioni: la questione deve afferire alla materia della contabilità pubblica, secondo la nozione dinamica accolta dalle Sezioni Riunite; il quesito deve avere carattere generale e astratto; la risoluzione non deve determinare commistione con le funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali. È, pertanto, inammissibile la richiesta che, sebbene formulata in termini contabili, solleciti un avallo su operazioni presupponenti l’avvenuto ripiano di un disavanzo nell’ambito di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ancora in corso e già sottoposta al controllo della medesima sezione ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6, TUEL.
Il Fatto
Il sindaco di un comune in piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) chiedeva alla sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026. Il primo quesito mirava a verificare la legittimità dell’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione, ex art. 187 TUEL, dopo l’integrale recupero del disavanzo da piano e la presenza di una consistente parte disponibile accertata nel rendiconto. Il comune prospettava l’utilizzabilità della quota di disavanzo ancora iscritta in bilancio, senza attendere la restituzione del Fondo di rotazione, mai utilizzato, già richiesto ai sensi dell’art. 243-ter TUEL.
Il secondo quesito concerneva la possibilità di incrementare il fondo per il salario accessorio, superando i limiti connessi all’accesso al fondo di rotazione, previa restituzione dello stesso. Il comune rappresentava la disparità di trattamento retributivo tra lavoratori del medesimo comparto e indicava i vincoli di cui all’art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34/2019 e all’art. 1, commi 557 e segg., della legge n. 296/2006.
La Motivazione della Corte
La sezione pugliese ha preliminarmente inquadrato il contrasto interpretativo sorto sull’art. 2 della legge n. 1/2026, risolto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026. Secondo tale ricostruzione, la novella ha mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali dalla legge n. 131/2003, affiancandovi una funzione ulteriore su questioni applicabili a fattispecie concrete, limitata all’attuazione del PNRR e del PNC. Per la restante attività consultiva restano fermi i principi di ammissibilità elaborati nella vigenza dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.
In applicazione di tali criteri, la richiesta è stata dichiarata soggettivamente ammissibile, essendo avanzata dal sindaco quale organo di vertice dell’ente, a nulla rilevando la mancata operatività del C.A.L. regionale. Il vaglio di ammissibilità oggettiva non è stato, invece, superato. La sezione ha richiamato i tre presupposti necessari: la riconducibilità della questione alla contabilità pubblica, secondo la nozione dinamica delle Sezioni Riunite; la natura generale e astratta del quesito; l’assenza di commistione con le funzioni di controllo e giurisdizionali.
Dalla lettura dei quesiti, la sezione ha rilevato che il comune descriveva una fattispecie specifica e concreta, strettamente connessa alla procedura di riequilibrio in corso. L’ente chiedeva, in sostanza, un pronunciamento su operazioni contabili presupponenti l’avvenuto ripiano di un disavanzo, in un contesto in cui la procedura risultava ancora pendente e già sottoposta al controllo della stessa sezione ai sensi dell’art. 243-quater, comma 6, TUEL.
Le condizioni di ammissibilità oggettiva erano, pertanto, carenti sia sotto il profilo della generalità e astrazione del quesito, sia sotto quello del divieto di commistione con l’attività di controllo. L’esercizio della funzione consultiva si sarebbe risolto in una inammissibile anticipazione dell’attività di controllo demandata alla Corte in altra sede, con il rischio di prefigurare soluzioni non conciliabili con le successive valutazioni sulla legittimità del piano. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità oggettiva della richiesta.
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Nota della Redazione
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