Aggiornamento degli adempimenti informativi degli enti sottoposti al controllo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 114 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti alla propria vigilanza, determina gli adempimenti informativi cui questi sono tenuti ai sensi dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Gli enti devono trasmettere, entro quindici giorni dalla loro approvazione o adozione, il bilancio d’esercizio e gli atti normativi, organizzativi e contabili di rilievo generale, nonché i verbali degli organi di amministrazione, sorveglianza e revisione. La trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata e attraverso l’applicativo SICE, su richiesta del magistrato delegato al controllo o della Sezione stessa.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha adottato una determinazione con la quale intende aggiornare il quadro degli adempimenti a carico degli enti sottoposti al proprio controllo. L’intervento si rende necessario per specificare, in modo puntuale e temporalmente cadenzato, gli obblighi informativi previsti dalla legge n. 259 del 1958 e per indicare gli elementi conoscitivi che devono essere trasmessi alla Sezione, al fine di garantire un controllo efficace sulla gestione finanziaria degli enti vigilati.
La Motivazione della Corte
La Sezione, richiamato il regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934 e l’art. 100, secondo comma, della Costituzione, ha ritenuto necessario esercitare i poteri istruttori previsti dall’art. 6 della legge n. 259 del 1958. Tale disposizione consente alla Corte di richiedere informazioni, notizie, atti e documenti qualora ritenga insufficienti gli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge, concernenti le gestioni finanziarie oggetto del controllo.
Con la determinazione in esame, la Sezione ha provveduto a specificare gli obblighi di trasmissione, distinguendo tra documenti da inviare entro quindici giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e altri atti da far pervenire entro quindici giorni dalla loro adozione. Tra questi ultimi rientrano gli atti normativi ed organizzativi, i documenti contabili di natura programmatica e di previsione, i verbali degli organi di amministrazione e di controllo, nonché tutti gli atti idonei a produrre effetti economico-patrimoniali o finanziari rilevanti.
La Sezione ha inoltre stabilito che i Ministeri vigilanti debbano comunicare, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti e gli atti rilevanti emessi nei confronti degli enti. È stato infine previsto che il magistrato delegato al controllo possa richiedere, anche nel corso delle sedute degli organi di amministrazione e revisione, atti e informazioni necessari per l’esercizio del controllo, e che la trasmissione dei documenti avvenga tramite posta elettronica certificata o attraverso l’applicativo SICE.
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Nota della Redazione
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