Nuovo Regolamento interno della Sezione del controllo sugli enti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 112 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti adotta un nuovo Regolamento interno che ridisegna la composizione e il funzionamento dei propri organi collegiali, distinguendo tra adunanza plenaria e adunanza in composizione ristretta. Il principio cardine è la valorizzazione del contraddittorio con gli enti sottoposti a controllo, che deve improntare l’attività di verifica della gestione finanziaria. Il Regolamento disciplina l’assegnazione delle funzioni di controllo, i criteri di formazione dei gruppi di esame, la procedura per le determinazioni di rilievo e l’organizzazione dei servizi della Sezione, abrogando i precedenti testi coordinati delle modifiche regolamentari.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, nell’adunanza plenaria del 15 giugno 2026, ha deliberato l’adozione di un nuovo Regolamento interno. L’esigenza è emersa dalla necessità di rendere la disciplina organizzativa maggiormente coerente con l’attuale struttura della Sezione e di garantire che l’attività di controllo sia improntata alla massima valorizzazione del principio del contraddittorio. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo di riferimento, che include il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, le leggi nn. 259/1958 e 20/1994, come novellata dalla legge n. 1/2026, e il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000.
La Motivazione della Corte
La deliberazione, su relazione del Presidente, ha ritenuto necessario superare il previgente assetto regolamentare, frutto di successivi interventi di modifica, per dotare la Sezione di un testo organico. Il nuovo Regolamento, composto da quindici articoli, definisce la composizione della Sezione e le modalità di formazione dei collegi. In particolare, l’art. 1 prevede un elenco dei magistrati con annotazione delle presenze, criterio decisivo per la composizione delle adunanze. L’art. 2 stabilisce che l’adunanza plenaria sia convocata per il programma annuale e per questioni di particolare rilievo, con un quorum costitutivo pari alla metà più uno dei convocati. L’art. 3 disciplina la composizione ristretta, fissando in almeno sette il numero minimo di magistrati e prevedendo la partecipazione di magistrati non organicamente appartenenti alla Sezione nel limite massimo di tre unità, con criteri di supplenza per garantire il funzionamento del collegio.
Significativa è la disciplina del contraddittorio di cui all’art. 5 per le determinazioni di referto. La Sezione delibera in camera di consiglio, previa adunanza pubblica alla quale partecipano i rappresentanti dell’ente legittimati, e il Presidente può disporre con decreto motivato che il contraddittorio si svolga in modalità cartolare o telematica. L’art. 9 regola il procedimento per le determinazioni di rilievo, prevedendo un’istruttoria affidata al magistrato controllore, l’informazione al Presidente e la possibilità di audizioni. Viene inoltre disciplinata la procedura per l’acquisizione di dati e deduzioni dagli enti interessati, con la facoltà della Sezione di procedere in adunanza pubblica all’audizione dei rappresentanti, salva la possibilità di un contraddittorio meramente cartolare.
La deliberazione, infine, prevede all’art. 15 l’abrogazione del Testo coordinato delle modifiche al Regolamento interno, approvate con le determinazioni nn. 177/2025, 10/2026 e 50/2026, sostituito integralmente dal nuovo testo che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.
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Nota della Redazione
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