La revoca anticipata degli incarichi dirigenziali ANAC non può prescindere dal d.P.C.M. di approvazione del piano di riordino (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19255 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riordino dell’ANAC disciplinato dall’art. 19 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, il potere del Presidente dell’Autorità di provvedere «nelle more dell’approvazione del piano» di cui al comma 8 deve essere inteso come mera clausola di salvaguardia per l’esercizio delle funzioni trasferite e non attribuisce, di per sé, il potere di anticipare gli effetti della riorganizzazione, la cui efficacia è subordinata dall’espressa previsione del comma 4 all’approvazione con d.P.C.M.. Ne consegue che la delibera consiliare di riorganizzazione adottata prima del suddetto decreto non legittima automaticamente la revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, dovendo il giudice di merito verificarne l’effettiva portata e la coerenza con la procedura legale, anche alla luce delle clausole dell’atto di conferimento dell’incarico che rinviano a mutamenti organizzativi «necessari in adempimento di norme di legge».
Il Fatto
Un dirigente dell’ANAC, già in servizio presso la soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, impugnava la delibera n. 143 del 2014 con cui l’Autorità, presieduta dal suo legale rappresentante, aveva disposto la soppressione delle sei direzioni generali, accorpandole in due aree, e la conseguente revoca ante tempus dei suoi incarichi dirigenziali.
La Corte d’appello di Roma, confermando il primo grado, aveva ritenuto legittima la cessazione degli incarichi, valorizzando il disposto dell’art. 19, comma 8, del d.l. n. 90/2014 e la clausola dell’atto di conferimento che prevedeva la risoluzione anticipata in caso di mutamenti organizzativi. Il dirigente ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19 citato e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014, ritenendo fondata la censura nei sensi chiariti in motivazione e assorbendo il motivo di nullità.
Il Collegio ha proceduto a un’analisi testuale della norma, rilevando che il piano di riordino presentato dal Presidente, ai sensi del comma 3, «acquista efficacia a seguito dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», come espressamente precisato dal comma 4. La clausola di cui al comma 8, che consente al Presidente di provvedere all’attuazione dei compiti «nelle more dell’approvazione del piano», è stata interpretata come norma di funzionamento transitorio, funzionale a garantire la continuità delle funzioni con le risorse della soppressa Autorità, e non come fonte di un potere autonomo di anticipare la riorganizzazione.
La Corte ha quindi censurato l’esegesi della Corte territoriale, la quale aveva erroneamente desunto dal comma 8 la legittimazione del Presidente a deliberare la riorganizzazione prima del d.P.C.M.. Tale conclusione non è risultata coerente con la lettera della disposizione, che riconduce espressamente le misure di riduzione della spesa e la ristrutturazione degli uffici all’adozione del piano approvato.
Quanto alla clausola contrattuale invocata dall’ANAC, essa è stata ritenuta non decisiva: il riferimento a mutamenti organizzativi «necessari in adempimento di norme di legge» non può che rinviare alla procedura legale di approvazione, non potendo legittimare un recesso automatico basato su una delibera di efficacia anticipatoria.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché il giudice del merito verifichi l’effettiva portata della delibera n. 143 del 2014 nel quadro dei poteri rimessi al Consiglio e al Presidente dell’ANAC, accertando se essa potesse legittimamente disporre la riorganizzazione in via anticipatoria ovvero se la sua efficacia fosse necessariamente subordinata al completamento dell’iter procedurale di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 citato.
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Nota della Redazione
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