Doppia iscrizione previdenziale del socio amministratore di s.r.l. e prova presuntiva della partecipazione al lavoro aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20209 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La doppia iscrizione del socio amministratore di società a responsabilità limitata alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e alla gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1, comma 203, l. n. 662/1996 è consentita, ma presuppone l’accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell’istituto previdenziale, della partecipazione personale del socio all’attività aziendale in modo abituale e prevalente. Tale partecipazione comprende anche l’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, caratterizzata da un apporto personale con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo. La prova può essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici, che non richiedono valore confessorio alle dichiarazioni rese dall’assicurato ai fini previdenziali.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla pretesa dell’istituto previdenziale di iscrivere il socio, nonché amministratore unico, di una società a responsabilità limitata nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per la sua partecipazione personale al lavoro aziendale, nonostante l’avvenuta iscrizione nella gestione separata.
Il Tribunale di Agrigento aveva accolto il ricorso proposto dal socio, ritenendo illegittima la doppia iscrizione. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza, aveva invece rigettato la domanda origine. Avverso tale decisione, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. per la tardiva produzione di documenti da parte dell’istituto previdenziale solo in grado di appello. La censura è dichiarata inammissibile in quanto nuova, non risultando che l’eccezione fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
Con riferimento al merito, il Collegio intende dare continuità al costante orientamento secondo cui la doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. alle gestioni separata e commercianti è legittima solo a fronte dell’accertamento, con onere della prova a carico dell’istituto previdenziale, dell’effettiva partecipazione personale all’attività aziendale, in modo abituale e prevalente. Tale partecipazione non si limita all’esecuzione di attività materiale, ma include anche quella organizzativa e direttiva di natura intellettuale.
Il giudice di appello, conformandosi a tali principi, ha ritenuto assolta la prova tramite presunzioni desumibili dalla domanda di iscrizione alla gestione commercianti, presentata dal socio nel gennaio 1999 con attestazione della partecipazione al lavoro aziendale, e dai modelli UNICO relativi agli anni dal 2001 al 2009.
La Corte chiarisce che la dichiarazione resa dal socio ai fini previdenziali, pur non avente valore confessorio in senso stretto, può essere apprezzata dal giudice di merito come presunzione semplice. Nel caso di specie, le presunzioni sono state correttamente valutate come gravi, precise e concordanti, in quanto la domanda di iscrizione rappresenta i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività lavorativa e trova riscontro nella documentazione reddituale.
Rigettati anche i motivi concernenti la mancata pronuncia sull’appello incidentale, per la mancata trascrizione dei motivi, e la regolamentazione delle spese, il ricorso è complessivamente rigettato, con declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.