Partecipazione a CER: motivazione rafforzata non assolta per sostenibilità finanziaria e convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del controllo preventivo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), la partecipazione di un ente pubblico a una comunità energetica rinnovabile (CER) sotto forma societaria non è esonerata dall’onere motivazionale rafforzato richiesto per la costituzione di società o l’acquisizione di partecipazioni. L’atto deliberativo deve dare conto della stretta necessarietà dello strumento societario rispetto alle finalità istituzionali, anche quando l’iniziativa sia socialmente meritevole, dovendosi escludere forme di adesione automatica al modulo organizzativo societario. La motivazione deve essere analiticamente sviluppata in ordine alla sostenibilità finanziaria, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, e alla convenienza economica della scelta, mediante un confronto tra le diverse soluzioni gestionali percorribili, valutazione che deve essere organicamente esposta in sede assembleare e non già solo in risposta a richieste istruttorie.
Il Fatto
Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo – Carnia Industrial Park, ente pubblico economico, ha deliberato l’adesione alla società cooperativa benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l., sottoscrivendo dieci quote per un esborso totale di 250 euro. L’operazione, programmata nel piano industriale, mirava a dotare il Consorzio di un soggetto aggregatore per la costituzione e gestione di una CER, con il coinvolgimento delle imprese insediate e la realizzazione di impianti fotovoltaici. Tali iniziative risultavano strumentali alla promozione della transizione energetica nel territorio, per favorire l’attrattività di nuovi insediamenti produttivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha inquadrato la vicenda nel perimetro del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 declinando le finalità istitutive e i parametri di scrutinio, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria (oggettiva e soggettiva) e alla convenienza economica. Ha rammentato che tale sindacato è pieno e non meramente estrinseco, non estendendosi al merito amministrativo ma verificando la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti.
Quanto al rispetto dei vincoli tipologici, la Sezione ha riconosciuto che l’oggetto sociale della cooperativa è coerente con la finalità di benefici ambientali delle CER, ex art. 31 del d.lgs. n. 199/2021. Ha però evidenziato che il Consorzio non ha approfondito la necessarietà della forma societaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, essendo le finalità promozionali conseguibili anche con moduli organizzativi diversi, non essendo le CER soggette a un obbligo di veste societaria. Ha altresì segnalato una condizione di incertezza sulla legittimazione del Consorzio a partecipare alla CER non essendo l’ente espressamente annoverato tra i soggetti legittimati dall’art. 31 cit., prospettandosi la possibilità di richiedere all’Istat l’inserimento nell’elenco delle amministrazioni pubbliche.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la deliberazione e la relazione allegata non riportavano una rappresentazione approfondita in termini economico-finanziari, non analizzando i bilanci della partecipanda né fornendo un piano previsionale dettagliato. Solo in esito all’istruttoria, l’ente ha trasmesso i bilanci 2023 e 2024, dai quali emerge un quadro in miglioramento ma discostante dalle previsioni del business plan. La quantificazione degli oneri e dei benefici attesi è apparsa imprecisa, anche in ordine al numero di quote sottoscritte e al rapporto con i POD serviti, nonché alla quota di incentivo spettante alla società.
In riferimento alla convenienza economica e ai principi di efficienza ed efficacia, la Corte ha rilevato che l’atto non conteneva un confronto analitico tra la soluzione societaria prescelta e le alternative percorribili, come la gestione diretta o l’adesione a una CER già esistente. Gli elementi di comparazione sono stati forniti solo in sede istruttoria e non sono stati sottoposti alla deliberazione dell’organo assembleare. La Sezione ha infine osservato che la partecipazione fungeva da corrispettivo per l’affidamento del servizio di gestione, richiamando l’osservanza delle norme in materia di esternalizzazione dei servizi e l’obbligo di esercitare un rigoroso controllo sulla società.
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Nota della Redazione
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