La concessione demaniale in house rimane compatibile con il sub-affidamento ex art. 45-bis cod. nav. a un operatore terzo (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 64 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto in house providing di una concessione demaniale marittima non implica l’obbligo per la società affidataria di eseguire integralmente in proprio tutte le attività oggetto del rapporto. La successiva esternalizzazione a un operatore terzo, esercitata ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav., anche per una porzione rilevante delle attività, non è di per sé incompatibile con il modello in house. Condizione necessaria è che permangano i requisiti sostanziali dell’affidamento diretto e, in particolare, il controllo analogo dell’ente pubblico sulla società, che non deve degradare a centro di imputazione formale privo di poteri di direzione e coordinamento. La società concessionaria deve conservare la titolarità della concessione, la regia complessiva dell’operazione e la responsabilità unitaria verso l’ente affidante.
Il Fatto
Il Comune di Imperia, optando per il modello dell’in house providing, ha rilasciato una concessione demaniale marittima per la costruzione e la gestione di un porto turistico a una società di cui detiene l’intero capitale sociale. L’atto concessorio prevede la facoltà, previa autorizzazione, di affidare a terzi le attività oggetto della concessione ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav. L’Amministrazione ha prospettato l’ipotesi di indirizzare la società verso l’affidamento a un operatore terzo, da selezionare con procedura a evidenza pubblica, della gestione di una porzione rilevante dell’asset portuale, in particolare dei posti barca destinati a funzione commerciale, a fronte dell’esecuzione delle opere di completamento del porto da parte del soggetto subentrante.
Il Sindaco ha quindi chiesto alla Sezione regionale di controllo se il modello in house prescelto sia compatibile con un successivo affidamento ex art. 45-bis cod. nav. a un soggetto terzo, nei termini e con le modalità indicate. La Sezione ha dichiarato la richiesta ammissibile, circoscrivendo il parere all’interpretazione di principi di contabilità pubblica, senza valutare la legittimità complessiva dell’operazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva che l’ordinamento non impone all’affidatario in house di eseguire la prestazione interamente in proprio. L’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) sottopone le società in house alla disciplina del codice dei contratti pubblici per gli acquisti di lavori, beni e servizi, senza porre soglie quantitative. Anche la normativa recente sugli investimenti pubblici, come l’art. 10 d.l. n. 77/2021, presuppone che le società in house possano ricorrere al mercato con modalità ordinaria, senza attenuazione del rapporto di immedesimazione funzionale con l’amministrazione.
Il vaglio di compatibilità del sub-affidamento deve pertanto verificare la permanenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’affidamento diretto: il controllo analogo, l’attività prevalente a favore dell’ente e la partecipazione pubblica totalitaria. Quanto al requisito dell’attività prevalente, il ricorso al mercato per acquisire prestazioni funzionali all’esecuzione dell’affidamento non si traduce in attività svolta per soggetti terzi, non integrando violazione del limite di fatturato (art. 16, commi 3 e 3-bis, TUSP).
La riflessione più approfondita riguarda il controllo analogo. Il sub-affidamento a terzi di una porzione rilevante delle attività non è incompatibile con il modello in house, purché non determini uno svuotamento sostanziale dei poteri dell’ente. Al riguardo, assume rilievo che la scelta dell’esternalizzazione discenda da un preciso indirizzo dell’ente socio, che la società continui a svolgere direttamente una quota significativa e qualificante delle attività e che l’operatore terzo sia tenuto a operare secondo gli indirizzi dell’ente. La società concessionaria deve mantenere la regia complessiva dell’intervento e rimanere l’unico soggetto responsabile verso l’ente affidante, poiché l’affidamento ex art. 45-bis cod. nav. non trasla la titolarità della concessione.
La Sezione richiama infine gli oneri motivazionali e documentali previsti dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 14 e 17 d.lgs. n. 201/2022. La decisione di ampliare il sub-affidamento richiede valutazioni aggiornate sulla convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione, con evidenza nel provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni e nella relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.
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Nota della Redazione
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