Obbligo di motivazione analitica e verificata ad ogni rinnovo per la deroga all’amministratore unico (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 74 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è inammissibile per difetto del requisito oggettivo quando, pur afferendo a materia di contabilità pubblica, interferisce con l’esercizio delle funzioni di controllo già attivate dalla Sezione, sollecitando un’indebita anticipazione delle relative conclusioni. La funzione consultiva, infatti, non può sovrapporsi alle valutazioni demandate alla Sezione ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 20, d.lgs. n. 175/2016, in sede di verifica delle delibere assembleari di nomina degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico.
Nel merito, la delibera assembleare che, in deroga alla regola dell’amministratore unico, opta per un organo collegiale, deve essere sorretta da motivazione analitica, che dia conto non solo delle “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, ma anche delle “esigenze di contenimento dei costi”. Tali ragioni devono emergere da dati ed elementi concreti e puntuali, attinenti alla struttura organizzativa, alle dimensioni, all’ambito di operatività e ai risultati economico-finanziari della società, e devono essere verificate ad ogni rinnovo dell’organo amministrativo, non potendosi fare indefinitamente richiamo a delibere risalenti nel tempo.
Il Fatto
Il Commissario straordinario del Comune di Molfetta, insediatosi nell’ottobre 2025, ha avviato un piano di controlli sulla conformità normativa delle società a controllo pubblico comunali, verificando anche gli atti del periodo antecedente. All’esito, è emerso che il Comune non aveva trasmesso alla Corte dei conti e al MEF le delibere assembleari con cui erano stati nominati gli organi amministrativi collegiali di due società, in deroga all’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 175/2016. Nelle delibere di nomina, risalenti al settembre 2025, era richiamata una delibera del Consiglio comunale del 2017, senza verificare la persistenza delle ragioni che avevano giustificato la scelta dell’organo collegiale. Il Commissario ha quindi chiesto alla Sezione se tali ragioni debbano essere motivate e verificate ad ogni rinnovo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato la richiesta sotto il profilo soggettivo, riconoscendo la legittimazione del Commissario straordinario quale organo di vertice dell’ente, che assomma a sé i poteri degli organi deliberativi consiliari. Ha poi esaminato il requisito dell’ammissibilità oggettiva, alla luce dei criteri elaborati dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie. La materia della contabilità pubblica, in una nozione “dinamica”, ricomprende i quesiti connessi all’utilizzo delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, ma non può estendersi a ogni attività amministrativa con riflessi finanziari.
La Sezione ha valorizzato il discrimen individuato dalla giurisprudenza contabile: il quesito deve avere carattere generale e astratto e non deve risolversi nella verifica di conformità di provvedimenti già adottati o in via di adozione. Inoltre, la funzione consultiva non può interferire con le funzioni di controllo e giurisdizionali, proprie della Corte o di altri giudici, prefigurando soluzioni non conciliabili con successive pronunce.
Applicando tali principi, la Sezione ha rilevato che la documentazione trasmessa dal Comune — le delibere assembleari di nomina — costituisce oggetto del monitoraggio e della verifica demandati alla Sezione ai sensi degli artt. 11, comma 3, e 20, d.lgs. n. 175/2016. Il parere richiesto avrebbe quindi comportato una inammissibile anticipazione delle conclusioni dell’attività di controllo, con conseguente declaratoria di inammissibilità oggettiva della richiesta.
In un’ottica collaborativa, il Collegio ha comunque fornito all’ente indicazioni di carattere sostanziale. L’art. 11, comma 3, Tusp impone che la deroga all’amministratore unico sia sostenuta da una motivazione che risponda a “reali esigenze gestionali confortate dal sostegno di concrete valutazioni”, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla complessità di gestione. La motivazione deve essere attuale e riferita al momento della nomina, con la conseguenza che la delibera consiliare del 2017 non può costituire fondamento automatico e permanente per le nomine successive, dovendosi verificare la sussistenza delle ragioni organizzative e di contenimento dei costi a ogni rinnovo dell’organo amministrativo.
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Nota della Redazione
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