Addizionalità e monitoraggio nella garanzia Archimede: l’accertamento della Corte dei conti (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 6 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo concomitante, accerta lo stato di attuazione della misura “Garanzia Archimede”, verificando la legittimità delle operazioni rispetto ai requisiti di legge e l’adeguatezza dei presidi di controllo del rischio per il bilancio dello Stato. Il rilascio delle garanzie, ai sensi dell’art. 1, comma 260, lett. b), della legge n. 213/2023, è subordinato alla condizione che l’impresa beneficiaria non rientri nella categoria delle piccole e medie imprese, secondo i criteri dimensionali fissati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. Il controllo di tale requisito deve essere effettuato considerando anche i rapporti partecipativi o di controllo con altre imprese. La determinazione della percentuale di copertura della garanzia, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 260-bis, della legge n. 213/2023, deve essere correlata al grado di addizionalità dell’operazione, rendendo necessario un rafforzamento del sistema di monitoraggio e di valutazione dei benefici per la finanza pubblica.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante, nell’ambito del piano di concessione delle cc.dd. “garanzie Archimede” avviato nel 2024, ha condotto una nuova attività istruttoria finalizzata a verificare l’efficienza e l’efficacia del piano e delle sue modalità attuative. L’istruttoria, assegnata al magistrato relatore, ha riguardato in particolare la sussistenza dei requisiti normativi in capo alle imprese beneficiarie e l’andamento complessivo degli impegni assunti dallo Stato. In data 13 febbraio 2026, la società SACE S.p.A., gestore ex lege della misura, ha fornito il proprio riscontro, allegando la documentazione sui dati relativi alle venti società con le garanzie di importo più basso e l’elenco degli impegni assunti aggiornato al 31 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte prende preliminarmente atto delle modifiche normative apportate dall’art. 1, commi 879 e 880, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che hanno inciso sul quadro di riferimento. La prima disposizione, introducendo il comma 260-bis all’art. 1 della legge n. 213/2023, ha previsto una percentuale di copertura crescente in proporzione al grado di addizionalità dell’operazione. Il Collegio osserva che tale meccanismo può migliorare l’efficacia della misura, ma richiede una calibrazione metodologica rigorosa da parte di SACE. La seconda disposizione, invece, ha rafforzato gli obblighi di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ponendo le basi per un potenziamento del monitoraggio delle garanzie pubbliche.
In relazione all’attuazione dello schema, la Corte ha esaminato i dati forniti da SACE riguardanti i requisiti dimensionali delle imprese beneficiarie. In particolare, ha verificato il rispetto del criterio che esclude le Pmi dall’accesso alla garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 260, lett. b), della legge n. 213/2023. Il controllo è stato condotto sulla base della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, la quale stabilisce i criteri relativi al numero di dipendenti e al fatturato. La Corte ha accertato che le verifiche hanno tenuto conto anche dei rapporti partecipativi o di controllo tra imprese e che nessuna delle società oggetto del campione è risultata appartenere alla categoria delle Pmi.
Quanto allo stato complessivo di attuazione, l’analisi dei dati aggiornati al 31 dicembre 2025 ha confermato un significativo aumento delle operazioni perfezionate, con una marcata accelerazione nella concessione delle garanzie nell’anno 2025. Il Collegio, pertanto, con riserva di ulteriori approfondimenti, accerta lo stato di attuazione della misura, evidenziando la necessità di proseguire nel rafforzamento dei sistemi di controllo del rischio e di valutazione dell’addizionalità e dei benefici economici dell’intervento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.