Ritardi nei pagamenti e obblighi informativi ex art. 41 d.l. n. 66/2014 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 36 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sulla tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali della pubblica amministrazione impone agli enti locali il rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014, che comportano l’inserimento nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto di un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d.lgs. n. 231/2002 e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei termini, la stessa relazione deve indicare le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, mentre l’organo di revisione è tenuto a verificarne le attestazioni. La Sezione di controllo, all’esito della verifica, non si limita a censurare l’inadempimento formale ma valuta le misure correttive e formula raccomandazioni volte a garantire condizioni di liquidità adeguate al rispetto continuativo dei termini di pagamento.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, rilevando per il Comune di Trecenta un ritardo medio ponderato di 8,39 giorni nel primo semestre 2025. L’amministrazione è stata invitata a fornire chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, sugli adempimenti previsti dall’art. 41 del d.l. n. 66/2014 e sulle misure adottate per assicurare il rispetto dei termini di pagamento. L’ente ha dato riscontro con apposita nota, dichiarando di aver regolarmente assolto agli obblighi di pubblicazione e di aver invitato gli uffici competenti a un monitoraggio costante della cassa e delle scadenze delle fatture.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardi nei pagamenti, prendendo le mosse dalla direttiva 2011/7/UE e dal d.lgs. n. 192/2012 che ha novellato il regime degli interessi moratori Introducendo ulteriori obblighi informativi, la disciplina nazionale ha configurato un sistema di monitoraggio volto a garantire l’equilibrio finanziario degli enti attraverso lo strumento del Fondo di garanzia debiti commerciali, le cui aliquote di accantonamento variano in funzione dell’entità dei ritardi registrati. Il Collegio evidenzia inoltre il collegamento tra il rispetto dei tempi di pagamento e la valutazione dei dirigenti responsabili ai sensi dell’art. 4-bis del d.l. n. 13/2023.
Con specifico riferimento al caso in esame, la Sezione prende atto della regolare pubblicazione degli indicatori trimestrali di tempestività, ma rileva il parziale adempimento degli obblighi di cui all’art. 41 del d.l. n. 66/2014: l’ente ha allegato l’indicatore annuale al rendiconto 2024, ma non risulta che il prospetto completo sia stato inserito nella relazione sulla gestione con l’indicazione delle misure da adottare per ricondurre i pagamenti entro i termini. Quanto alle misure intraprese, il Comune ha dichiarato di aver adottato esclusivamente iniziative di monitoraggio della liquidità, evidenziando le difficoltà connesse alla carenza di personale.
Il Collegio ritiene di dover richiamare l’attenzione sulle criticità gestionali riscontrate e formula raccomandazioni volte al rispetto delle modalità di adempimento degli obblighi informativi futuri e all’attuazione di interventi che garantiscano adeguate condizioni di liquidità, con l’obiettivo di assicurare la continuità del rispetto dei termini di pagamento, rimettendo gli esiti al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione per gli adempimenti di competenza.
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Nota della Redazione
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