Liste d’attesa e target regionali: la Corte dei conti accerta le criticità di una ASST lombarda (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 38 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui bilanci delle aziende sanitarie, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, accerta la regolarità della gestione finanziaria e impone all’ente di adottare misure correttive. La mancata erogazione delle prestazioni per il rispetto dei tempi delle classi di priorità deve essere fronteggiata con gli strumenti previsti dalla legge, incluso il ricorso alle prestazioni aggiuntive. La corretta tenuta degli inventari presuppone una verifica fisica periodica almeno triennale, come prescritto dalle linee guida regionali. L’eventuale utile d’esercizio deve essere destinato secondo quanto previsto dall’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale e i bilanci di esercizio 2022 e 2023 dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’attività istruttoria ha preso spunto dalle osservazioni formulate nella precedente deliberazione per l’esercizio 2021, che avevano evidenziato profili relativi a contenzioso, tenuta degli inventari e mancato conseguimento dei target sulle liste d’attesa. Dalle risposte dell’Azienda e dall’esame dei questionari è emerso il mancato rispetto degli obiettivi regionali sia nel 2022, sia nel 2023, oltre a criticità nella gestione patrimoniale e nella rappresentazione dei fatti gestionali.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato che l’Azienda non ha conseguito i target finalizzati al recupero delle liste d’attesa, raggiungendo nel 2023 solo 10 delle 39 prestazioni previste dalla Regione. Le ragioni addotte dall’ASST, riconducibili alla sproporzione tra domanda e offerta e alla carenza di organico, sono state valutate unitamente ai dati sulle prestazioni non erogate che mostrano un peggioramento costante, passando da 389 ricoveri nel 2021 a 5.507 nel 2024. La Corte ha ricordato che le direzioni generali sono tenute a garantire l’erogazione delle prestazioni nei tempi previsti, utilizzando gli strumenti normativi come l’attività libero-professionale intramuraria e le prestazioni aggiuntive, richiamando l’art. 3, comma 10, decreto-legge n. 73/2024, che prevede la responsabilità erariale dei direttori generali per la mancata erogazione imputabile.
Quanto alla tenuta degli inventari, la Sezione ha rilevato come la procedura di inventario fisico periodico debba rispettare la periodicità almeno triennale prevista dalle Linee guida regionali per l’Area D. La verifica della corrispondenza tra consistenza fisica dei beni e risultanze inventariali costituisce un presupposto di affidabilità delle scritture patrimoniali; la sua carenza integra un’ipotesi di irregolarità finanziaria. Nel caso di specie, l’Azienda ha documentato una serie di verifiche svolte con il Collegio sindacale su diverse strutture, ma la Corte ha invitato a completare la procedura per l’intero patrimonio.
Sul punto relativo all’utile di esercizio, è stata rammentata la disciplina dell’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011, che impone di portare l’eventuale risultato positivo a ripiano delle perdite pregresse o di accantonarlo a riserva. L’importo di 3.776,00 euro, relativo a utili conseguiti tra il 2003 e il 2013, dovrà pertanto ricevere specifica destinazione. In merito agli scostamenti tra bilancio preventivo e consuntivo, la Sezione ha osservato che il meccanismo di finanziamento regionale, caratterizzato da assegnazioni definitive successive alla chiusura dell’esercizio, sembra condurre a un saldo contabile non pienamente rappresentativo della gestione effettiva, a discapito del principio di trasparenza. La deliberazione dispone la trasmissione agli organi regionali e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASST ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.
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Nota della Redazione
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