Pensione privilegiata e onere probatorio: il mancato aggravio sui ratei successivi non è provato dal pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 221 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorrente che chieda il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento di pensione privilegiata è tenuto a provare i fatti costitutivi della propria domanda, ai sensi dell’art. 2967 c.c., non potendo limitarsi a dedurre l’omessa applicazione dei benefici senza confrontarsi con la documentazione che ne dimostri l’avvenuta erogazione. L’onere probatorio non è assolto dalla mera allegazione di una nota ministeriale di trasmissione, ove l’estratto pensionistico e i lotti di lavorazione INPS confermino l’applicazione del decreto concessivo e la corresponsione degli arretrati sino alla data della domanda. La mancata contestazione dell’esito delle verifiche disposte in corso di giudizio, entro il termine assegnato dal decidente, rafforza il convincimento circa l’infondatezza della pretesa.
Il Fatto
Un ex sovrintendente della Polizia di Stato, titolare di pensione INPS dal 1996, aveva ottenuto il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio con verbale del 1997. Dopo il rigetto dell’istanza di pensione privilegiata, un primo giudizio si era concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere, avendo l’INPDAP riliquidato il trattamento con attribuzione della pensione privilegiata ed erogazione degli arretrati dal 31.03.1996 al 31.01.2006.
Con il nuovo ricorso, il pensionato lamentava che, dal 31.01.2006, non fossero stati computati i benefici di legge dovuti in relazione al decreto ministeriale dell’8.02.2008 di riconoscimento della pensione privilegiata a vita, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, degli arretrati e degli accessori. L’INPS si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda; il Ministero dell’Interno chiedeva l’estromissione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preliminarmente ricostruito il quadro documentale emerso a seguito della costituzione del Ministero e delle verifiche disposte in corso di causa. L’attività istruttoria, svolta con il consenso dello stesso ricorrente, ha consentito di accertare che con il lotto di lavorazione n. 39 del 06.03.2009 l’INPS aveva applicato, tra gli altri, anche il decreto ministeriale n. 656 del 22.01.2008, quello stesso provvedimento cui il pensionato faceva riferimento quale nota di trasmissione dell’8.02.2008.
L’estratto telematico della pensione in pagamento, versato in atti dall’INPS, confermava che la liquidazione corrispondeva a una pensione privilegiata a vita dal 01.02.2000, fondata sui decreti ministeriali ritualmente applicati. La Corte ha quindi valorizzato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che già accertava l’avvenuta erogazione della pensione privilegiata e degli arretrati dovuti, e ha ridimensionato la portata dei cedolini prodotti dal ricorrente, che indicavano la prestazione come appartenente alla categoria VOCTPS: una mera sbavatura formale, dipendente dall’omesso allineamento dei dati, non idonea a dimostrare la mancata corresponsione del trattamento nella misura di spettanza.
Quanto alla dedotta decorrenza del diritto dal 31.01.2006, la Corte ha rilevato che l’esito dell’attività di verifica compiuta dall’INPS non aveva formato oggetto di alcuna peculiare contestazione da parte del ricorrente, né entro il termine del 30.05.2026 assegnato per il deposito di note illustrative, né in udienza. La domanda è stata pertanto respinta per non aver il ricorrente assolto all’onere probatorio gravante su di lui ex art. 2967 c.c., con richiamo alla giurisprudenza della Corte dei conti d’appello (App. Sicilia n. 85/A/2017) e della Sezione (n. 577/2022).
Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della necessità di una verifica amministrativo-contabile da parte dell’INPS, svolta anche sulla documentazione versata dall’amministrazione centrale, per acclararne la legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.