Prescrizione dell’azione erariale e conoscibilità oggettiva del danno (Corte dei Conti Sez. II App. n. 129 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, l’occultamento doloso del danno, che impedisce l’esteriorizzazione e la perceibilità del pregiudizio, non coincide con la commissione dolosa del fatto, ma richiede un quid pluris, consistente in una condotta attiva o in una violazione di obblighi di comunicazione, specificamente volta a celare il danno. In assenza di tale elemento, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il danno è obiettivamente conoscibile dall’amministrazione danneggiata o dalla Procura contabile, secondo il criterio della conoscibilità in astratto, e non da quello della sua effettiva scoperta.
Il Fatto
La Procura regionale aveva citato in giudizio il soggetto attuatore, nominato per la gestione dell’emergenza migranti del 2011-2012, e numerosi rappresentanti di cooperative e associazioni affidatarie dei servizi di accoglienza, contestando un danno erariale di oltre cinque milioni di euro per l’indebita percezione di contributi pubblici. Le contestazioni riguardavano la stipula di convenzioni senza ricerche di mercato, la corresponsione di compensi maggiorati e di importi per posti letto non occupati. La Sezione territoriale aveva condannato i convenuti, rigettando l’eccezione di prescrizione, sulla base dell’assunto della non conoscibilità del danno fino alla trasmissione dell’informativa della Guardia di Finanza nell’aprile 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello ha accolto gli appelli, riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando prescritta l’azione di responsabilità. In via preliminare, ha riunito i giudizi e ha escluso il difetto di giurisdizione contabile, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite in materia di danno erariale cagionato da soggetti privati percettori di finanziamenti pubblici.
Quanto al merito, il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, concentrandosi sulla questione della prescrizione. Ha chiarito che la novella di cui alla legge n. 1/2026, incidendo sull’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, non ha modificato la regola generale dell’art. 2935 c.c., che impone di ancorare la decorrenza del termine alla conoscibilità obiettiva del danno, e non alla sua conoscenza effettiva.
La Corte ha poi escluso la sussistenza di un occultamento doloso. I pagamenti erano avvenuti tra il 2011 e il 2012; le convenzioni erano state trasmesse alla Sezione di controllo, denotando l’intenzione di esteriorizzare le condotte; le interlocuzioni tra il soggetto attuatore e il Commissario delegato erano state frequenti. Le condotte omissive contestate integravano al più un concorso omissivo nella causazione dell’illecito, non una attività fraudolenta diretta a occultare il danno. Manca, quindi, il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza costante.
Infine, il Collegio ha ritenuto erronea la tesi della alterità soggettiva tra il soggetto attuatore e l’amministrazione danneggiata. Il Mazzeo, quale organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, intestatario di contabilità speciale e “braccio operativo” del Commissario delegato, era parte dell’amministrazione. La Presidenza del Consiglio aveva quindi la conoscibilità oggettiva del pregiudizio sin dal 31.12.2012, epoca dei pagamenti. Gli inviti a dedurre, notificati nel 2021, risultavano così intempestivi.
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Nota della Redazione
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