Il pactum sceleris tra committente e appaltatore esclude la prescrizione e fonda il danno erariale per la differenza tra contributo erogato e costo reale dei lavori (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 132 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici, l’accordo simulatorio sul corrispettivo dell’appalto, stipulato tra committente e appaltatore al fine di ottenere un finanziamento pubblico superiore al dovuto, integra un occultamento doloso del danno che impedisce la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Per effetto di tale condotta, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994, il termine prescrizionale non decorre dalla data di erogazione delle somme, ma dalla data della loro scoperta. La responsabilità erariale grava esclusivamente sui soggetti che abbiano dolosamente conseguito e trattenuto la differenza tra l’importo del contributo erogato e il costo effettivamente sostenuto per l’esecuzione dei lavori, non potendo estendersi ai professionisti o alle imprese per i quali non risulti provata la partecipazione al pactum sceleris. Il danno erariale è circoscritto al maggior importo indebitamente acquisito e non all’intero contributo concesso.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio i fratelli Gagliardelli, quali soci e amministratori di AET S.r.l. e di Opera Group S.r.l., l’architetto Telandro, l’impresa Tassi Group Costruzioni S.r.l. e il suo legale rappresentante Tassi Giuseppe, per la presunta percezione illecita di contributi pubblici per la ricostruzione post-sisma del 2012, relativi a capannoni industriali siti nel Comune di Camposanto.
Secondo l’accusa, la società beneficiaria aveva presentato alla struttura commissariale un contratto di appalto dal corrispettivo dichiarato di € 5.900.000, mentre un accordo parallelo e segreto, denominato Convenzione, ne fissava il valore reale in € 4.300.000, prevedendo il rientro della differenza di € 1.600.000 nella disponibilità della committente tramite la controllata. La Procura chiedeva la condanna in solido di tutti i convenuti al pagamento dell’intero importo erogato, pari a € 5.839.995,77.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese, che invocavano la decorrenza del termine quinquennale dalla data di concessione del contributo. La Corte ha invece rilevato come la ricostruzione dei fatti avesse dimostrato l’esistenza di un intento fraudolento, consistente nella volontaria e consapevole predisposizione di una documentazione falsata quanto all’effettiva entità dei danni e dei costi di ricostruzione, tale da integrare l’ipotesi dell’occultamento doloso del danno. I controlli effettuati dalla pubblica amministrazione, essendosi basati su atti falsi, non potevano essere invocati dai convenuti per escludere la propria responsabilità.
Nel merito, la Corte ha circoscritto l’addebito al solo maggior importo indebitamente percepito, pari alla differenza tra il corrispettivo formalmente dichiarato e quello realmente pattuito, e ha escluso la responsabilità dell’architetto Telandro e dell’impresa Tassi Group Costruzioni, difettando la prova di un loro consapevole coinvolgimento nell’accordo simulatorio. Le mail e gli atti versati in giudizio, pur evidenziando l’esistenza di controversie tra le parti, non dimostravano la partecipazione al pactum sceleris.
La Corte ha infine affermato la responsabilità dei soli fratelli Gagliardelli, quali effettivi beneficiari della maggiore somma, condannandoli al pagamento di € 1.600.000 in favore del Commissario delegato alla ricostruzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite, con l’assoluzione delle altre parti convenute.
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Nota della Redazione
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