Aggravamento di infermità pensionate: valutazione limitata alla data della domanda amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 301 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di aggravamento delle infermità già riconosciute ai fini del trattamento pensionistico di guerra è ancorato alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda amministrativa, non potendosi tener conto di aggravamenti successivi. Tale limite, pacifico in giurisprudenza, discende dall’art. 21 disp. att. c.g.c. e preclude al consulente tecnico d’ufficio di ampliare l’ambito del giudizio, valutando infermità ulteriori per le quali non sia stata presentata istanza in sede amministrativa, con conseguente preclusione ex art. 153 c.g.c. La documentazione sanitaria successiva alla domanda è pertanto irrilevante e non può essere introdotta nel fascicolo processuale.
Il Fatto
Titolare di pensione di guerra di 4^ categoria Tabella A per quattro infermità riconosciute per cumulo, l’interessata presentava due istanze di aggravamento ai sensi dell’art. 3 D.P.R. n. 377 del 1999, rispettivamente nel 2012 e nel 2013, per ottenere il più favorevole trattamento pensionistico. Il Ministero dell’economia e delle finanze respingeva entrambe le domande sulla base dei verbali delle commissioni mediche di verifica. Il ricorso al giudice contabile, volto all’accertamento del diritto alla pensione di 1^ categoria, era rigettato in primo grado; la Sezione I giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza del 2023, disponeva invece il rinvio al giudice di primo grado per il mancato espletamento di un’attività peritale da parte dell’organo formalmente incaricato, dando così origine al giudizio di riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico, preliminarmente, ha precisato che il vincolo derivante dalla decisione d’appello concerne la mancata acquisizione del parere medico-legale sull’aggravamento e sulle sue conseguenze ai fini della categoria di pensione. Nel merito, il Collegio Medico Legale, all’esito dell’istruttoria, ha concluso che le quattro infermità già pensionate non erano oggetto di aggravamento né alla data della prima né alla data della seconda domanda, confermando le valutazioni rese in sede amministrativa.
La Corte ha ritenuto il parere adeguatamente motivato e condivisibile per il rigore logico-scientifico, evidenziando che si trattava di un caso medico-legale stabilizzato nel tempo, essendo trascorsi oltre cinquant’anni dall’evento traumatico al momento delle istanze. Le due prime infermità, riconducibili a lesioni dello stesso distretto anatomo-funzionale, e le restanti erano state correttamente valutate, con conseguente non ascrivibilità del complesso alla 1^ categoria per cumulo.
Quanto alle osservazioni critiche depositate dal consulente di parte dopo il parere definitivo, il giudice le ha qualificate come irrituali, perché ripetitive delle argomentazioni già svolte e non tempestivamente articolate in relazione al parere preliminare, in violazione del principio di concentrazione delle attività processuali di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 97, comma 5, lett. c) e d), c.g.c.
Sul piano giuridico, la Corte ha ribadito che le operazioni peritali non possono ampliare l’ambito del giudizio, delimitato dalle istanze di aggravamento alla data della loro presentazione. Il divieto di considerare aggravamenti successivi alla domanda amministrativa, derivante dall’art. 21 disp. att. c.g.c., è pacifico in giurisprudenza. Ne consegue che il consulente non poteva valutare infermità ulteriori rispetto alle quattro riconosciute, per le quali opera comunque la preclusione ex art. 153 c.g.c.
La certificazione sanitaria del dicembre 2024, più volte richiamata dal perito di parte, è stata ritenuta estranea al fascicolo del giudizio in quanto successiva al ricorso in riassunzione e comunque non depositata. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato perché infondato, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., attesa l’alterna vicenda processuale, e nulla per le spese della sentenza.
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Nota della Redazione
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