Inammissibilità delle eccezioni dell’appellante contumace in materia di danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 138 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di appello davanti alla Corte dei conti costituisce una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium: il gravame è diretto al controllo della decisione resa sulla base del materiale ritualmente acquisito e delle questioni tempestivamente introdotte nel primo grado. Il convenuto rimasto contumace in primo grado può impugnare la decisione, ma non può utilizzare l’appello per introdurre eccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio, come la prescrizione, né nuovi temi di prova, secondo il disposto degli artt. 190, 193 e 194 c.g.c. L’eccezione di prescrizione proposta da un altro convenuto, la cui posizione sia stata definita in rito con declaratoria di inammissibilità della domanda, non giova all’appellante contumace, non essendovi una pronuncia sul merito del rapporto della quale possa chiedersi l’estensione ex art. 1306, comma 2, c.c. In tema di decorso del termine di prescrizione dell’azione erariale, la condotta positiva di rappresentazione di assunzioni fittizie e la produzione di documentazione volta a comprovarne la continuità integrano un occultamento doloso del danno; il termine decorre, pertanto, dalla scoperta dell’evento dannoso e della sua riferibilità ai beneficiari, individuata nella comunicazione dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la società cooperativa, il suo amministratore di diritto e un soggetto indicato come amministratore di fatto, per il ristoro del danno erariale derivante dall’indebita percezione di contributi pubblici regionali destinati all’incentivazione dell’occupazione femminile, erogati sulla base di assunzioni rivelatesi fittizie.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti dell’amministratore di fatto per la nullità della notificazione dell’invito a dedurre effettuata all’interdetto dopo la nomina del tutore. Aveva invece condannato in solido la cooperativa e l’amministratore di diritto, rimasti contumaci, al pagamento dell’intero importo della prima tranche erogata, ravvisando la loro responsabilità a titolo di dolo. L’amministratore di diritto ha proposto appello, deducendo la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, l’assenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure dell’appellante, rilevando come queste introducessero per la prima volta in appello eccezioni e temi di prova che il convenuto, volontariamente rimasto contumace, avrebbe dovuto far valere in primo grado. Il giudizio di appello contabile è una revisio prioris instantiae: la contumacia non attribuisce alla parte assente una posizione processuale più favorevole di quella del costituito, né consente di recuperare nel gravame le difese non svolte.
Con specifico riferimento all’eccezione di prescrizione, la Corte ha escluso che l’appellante potesse avvalersi di quella proposta dall’altro convenuto. La posizione di quest’ultimo era stata definita in rito, senza alcun esame del merito, e la declaratoria di inammissibilità non aveva accertato né la responsabilità né la solidarietà. Non ricorreva pertanto il meccanismo di cui all’art. 1306, comma 2, c.c., che presuppone una sentenza di merito pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali. La Corte ha infine rimarcato il carattere personale della responsabilità amministrativa.
Nel merito, la Corte ha ritenuto comunque infondata l’eccezione, ricorrendo un’ipotesi di occultamento doloso del danno. Il provvedimento di revoca del contributo del 2015 e il verbale ispettivo del 2016 non integravano la piena conoscenza dell’evento dannoso nella sua completezza e della sua riferibilità alle persone fisiche, essendo emerso solo all’esito delle indagini penali. La notificazione dell’invito a dedurre era intervenuta entro il termine quinquennale decorrente dalla comunicazione dell’esercizio dell’azione penale.
Quanto alla mancata escussione della polizza fideiussoria, la Corte ha affermato che la garanzia costituisce uno strumento accessorio di recupero, il cui mancato utilizzo non elide il nesso causale tra la condotta fraudolenta e il depauperamento dell’ente, né esonera l’autore diretto dell’illecito dalla responsabilità. L’eventuale inerzia dei funzionari potrebbe configurare una fattispecie autonoma e successiva. La Corte ha infine confermato la sussistenza del dolo e la piena responsabilità dell’amministratore di diritto, la cui attività era stata necessaria per la presentazione della domanda e il conseguimento del finanziamento.
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Nota della Redazione
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