Difetto di giurisdizione della Corte dei conti per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno: il gestore è responsabile d’imposta (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 128 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n. 77/2020, il gestore di struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, essendo espressamente qualificato dal legislatore come responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Ne deriva che la sua obbligazione di versamento dell’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti e devoluzione della controversia al giudice tributario. La responsabilità del gestore è di tipo secondario e dipendente rispetto a quella dell’ospite, soggetto passivo del tributo, con diritto di rivalsa per l’intero ammontare versato.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il gestore di una struttura alberghiera di Rimini, titolare di impresa individuale, per il danno all’erario comunale derivante dall’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa ai mesi di giugno, luglio e settembre 2023.
Il gestore aveva presentato le dichiarazioni periodiche indicando l’ammontare dovuto, ma aveva versato solo una parte dell’importo, residuando un debito di oltre tremilanovecento euro nei confronti del Comune. Nonostante il rituale invito a dedurre, il convenuto non presentava deduzioni difensive né si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con riguardo alla fattispecie dell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno, la prevalente giurisprudenza contabile aveva storicamente inquadrato il gestore della struttura ricettiva come agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale e giurisdizione della Corte dei conti.
Tuttavia, il giudice della giurisdizione è di recente intervenuto con l’ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite, dichiarando in una vicenda analoga il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. Il fondamento di tale revirement risiede nella riforma del 2020, che ha aggiunto all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, qualificando espressamente l’albergatore come responsabile d’imposta e ponendo fine al vuoto normativo che aveva reso necessario il ricorso alla figura dell’agente contabile.
La Corte chiarisce che il responsabile d’imposta è soggetto obbligato al pagamento del tributo insieme ad altri, ma per fatti riferibili esclusivamente al contribuente effettivo, ossia l’ospite che realizza il presupposto impositivo. La sua posizione è caratterizzata da una solidarietà passiva non paritetica, ma secondaria e dipendente, assistita dal diritto di rivalsa per l’intero ammontare pagato, secondo il modello di cui all’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973.
La natura esclusivamente tributaria dell’obbligazione del gestore è confermata anche sul piano procedurale e sanzionatorio: il legislatore del 2020 ha previsto la presentazione di dichiarazioni periodiche, sanzioni per dichiarazione infedele o omessa nella misura dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa, e il rinvio alle sanzioni tributarie di cui al D.Lgs. n. 471/1997 per l’omesso o tardivo versamento. Tale qualificazione è stata già affermata dalla Cassazione e ora recepita dalle Sezioni Unite n. 1527/2026, che hanno sancito il venir meno della qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., rimettendo all’amministrazione comunale l’azione di recupero del credito dinanzi a quella giurisdizione. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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