Danno da lesione del sinallagma e danno da disservizio per condotte illecite del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 125 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione corrisposta al dipendente pubblico che abbia distratto parte della propria prestazione lavorativa per realizzare condotte illecite in frontale contrasto con gli obblighi di servizio è indebita per interruzione del nesso sinallagmatico tra retribuzione e prestazione, con conseguente danno erariale liquidabile in via equitativa. Il danno da disservizio comprende gli inutili costi sostenuti dall’amministrazione e quelli per ripristinare la corretta funzione, ed è risarcibile anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza (c.d. danno obliquo) ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994. L’occultamento doloso del danno non richiede necessariamente un quid pluris rispetto alla consumazione dolosa dell’illecito contabile e determina la decorrenza della prescrizione dalla scoperta effettiva del danno.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’infermiera dell’AUSL di Parma, in servizio presso gli istituti penitenziari, chiedendone la condanna per il danno erariale derivante dalla consegna di telefoni cellulari a un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. La dipendente, condannata in sede penale per i reati di cui agli artt. 391-bis, 319 e 320 cod. pen., aveva ricevuto in cambio la proprietà di un’autovettura. La Procura ha contestato due poste di danno: 4.000,00 euro per la lesione del rapporto sinallagmatico in favore dell’AUSL e 10.000,00 euro per il danno da disservizio in favore del Ministero della giustizia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha esaminato l’eccezione di prescrizione, evidenziando che la legge n. 1/2026 ha novellato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, applicabile ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato. La Corte ha respinto l’eccezione, ritenendo configurabile l’occultamento doloso del danno: la condotta della convenuta era stata realizzata con modalità finalizzate specificamente a occultarla, impedendo all’amministrazione di venirne a conoscenza, sicché la prescrizione decorre dalla scoperta effettiva del danno.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza del rapporto di servizio e dell’occasionalità necessaria tra le condotte illecite e il servizio svolto, nonché il dolo dell’agente, nella consapevolezza di danneggiare l’amministrazione penitenziaria. Quanto alla prima posta di danno, la Sezione ha riconosciuto l’interruzione del nesso sinallagmatico, ravvisabile quando il dipendente devia parte della prestazione lavorativa verso attività contrarie agli obblighi di servizio, rendendo parzialmente senza causa la retribuzione percepita, da calcolarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
Tuttavia, la quantificazione equitativa nella misura del 50 per cento della retribuzione è stata ritenuta eccessiva: le condotte erano state episodiche e la loro gravità aveva già trovato risposta sanzionatoria in sede penale. Il Collegio ha pertanto rideterminato il danno in 2.000,00 euro, nel limite che rispettasse la natura risarcitoria dell’azione di responsabilità erariale.
Con riferimento al danno da disservizio, la Corte ne ha riconosciuto la sussistenza, desumendola dalle spese finalizzate a organizzare l’isolamento previsto dall’art. 41-bis, vanificate dalle centinaia di comunicazioni verso l’esterno effettuate dal detenuto, oltre che dai costi per il trasferimento e per le indagini interne. In assenza di parametri forniti dalla Procura, il danno è stato liquidato equitativamente in 5.000,00 euro, in favore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, quale danno obliquo ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.