Recupero dell’indebito pensionistico verso gli eredi: necessaria la prova del dolo del dante causa (Corte dei Conti Sez. II App. n. 123 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripetibilità dell’indebito pensionistico nei confronti degli eredi del pensionato deceduto è subordinata alla prova dell’illecito arricchimento del dante causa per effetto di una condotta dolosamente orientata da questi posta in essere. La nozione di dolo che consente la ripetibilità dell’indebito verso gli eredi è la medesima di quella che la consente nei confronti del pensionato medesimo, sicché è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge. Il recupero di indebiti maturati oltre il termine annuale previsto dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione, dovendosi garantire tutela a chi subisce il recupero per errori addebitabili all’inerzia dell’Amministrazione protrattasi oltre il limite temporale ragionevole.
Il Fatto
Una pensionata, dipendente pubblica in quiescenza, era deceduta nel 2013. La figlia, quale erede, aveva ricevuto dall’INPS, nel gennaio 2021, una comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione di reversibilità per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 4 ottobre 2011, per un totale di circa 2.130 euro. L’indebito era emerso in seguito al mancato superamento dei limiti di cumulabilità tra la pensione di reversibilità e altri redditi, non comunicati dalla pensionata all’Istituto. Il giudice di primo grado aveva escluso la ripetibilità, ritenendo insussistente il dolo in capo alla dante causa e valorizzando la buona fede dell’erede. L’INPS aveva proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. nn. 17997/2021 e 1919/2018), ha affermato che la nozione di dolo che legittima la ripetizione dell’indebito verso gli eredi coincide con quella applicabile al pensionato medesimo. La condizione di trasmissibilità dell’obbligo restitutorio è quindi la prova del dolo del dante causa, che può configurarsi anche come dolo omissivo, ossia come inosservanza degli obblighi di comunicazione di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
Nella fattispecie, tuttavia, l’INPS aveva avuto conoscenza della situazione reddituale della pensionata già nell’ottobre 2012, tramite verifiche presso l’Agenzia delle Entrate, e aveva provveduto al ricalcolo della pensione con decorrenza gennaio 2012. La rettifica era avvenuta nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e nel rispetto del termine annuale per il recupero, ma la restituzione era stata richiesta solo nel 2021, a distanza di circa nove anni dalla maturazione dell’indebito.
La Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, secondo cui la liquidazione disposta con procedure automatizzate è provvisoria entro il termine annuale e, oltre tale scadenza, il recupero è condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario. Ha inoltre valorizzato l’art. 13, comma 2, l. n. 412/1991, che impone la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero entro l’anno successivo, evidenziando il carattere decadenziale di tale termine come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26601/2020).
La Corte ha infine sottolineato che l’INPS, con la circolare n. 47/2018, si è auto-vincolato al rispetto del termine di cui all’art. 13 cit., in applicazione del principio di semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei pensionati. Il mancato rispetto di tale termine, in assenza di prova del dolo della pensionata, ha determinato il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell’Istituto alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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