Definizione alternativa del giudizio contabile ex art. 130 C.G.C. ed estinzione del processo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 115 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativa può essere definito con il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile, su istanza del convenuto formulata entro la costituzione. L’accoglimento dell’istanza comporta la fissazione, con decreto, della somma dovuta per la definizione alternativa del giudizio, non superiore alla metà della pretesa risarcitoria. Il pagamento della somma nel termine di legge determina l’estinzione del giudizio, senza che rilevi l’eventuale contestazione nel merito dell’addebito. Le spese di lite seguono la soccombenza e non sono compensabili, salva la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 31, comma 3, C.G.C., rimanendo a carico del convenuto che ha richiesto la definizione.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio sette sanitari dell’Ospedale di Oristano, ai quali contestava il danno patrimoniale di € 350.000,00, corrispondente alla somma erogata dall’ATS Sardegna in esecuzione di una transazione conclusa con i genitori di due gemelli nati prematuri nel dicembre 2015. Ai sanitari si imputava una condotta omissiva per non aver tempestivamente monitorato i livelli di bilirubina nei neonati, affetti da carenza di G6PD e pertanto esposti a rischio di kernittero, con conseguenze neurologiche permanenti riconosciute come invalidità totale.
La convenuta, medico in servizio nel reparto nel periodo considerato, chiedeva la definizione alternativa del giudizio, offrendo il pagamento di € 10.000,00. La Sezione accoglieva l’istanza con decreto, determinando la somma dovuta in € 15.000,00. Intervenuto il pagamento nel termine di legge, il giudizio veniva definito senza trattazione del merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accertato l’integrazione di tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio, rilevando come il decreto di ammissione al rito abbreviato fosse stato adottato all’esito della verifica di ammissibilità della richiesta, e come il pagamento della somma individuata fosse stato eseguito dalla convenuta nel termine di legge, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, C.G.C.
Quanto alle spese di giudizio, la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per la compensazione previste dall’art. 31, comma 3, C.G.C., atteso che la definizione alternativa non incide sul principio di soccombenza. Le spese sono state pertanto poste a carico della convenuta e liquidate in € 125,10 in favore dell’erario.
La decisione conferma la natura satisfattiva del rito abbreviato contabile, che consente al convenuto di definire la controversia senza l’accertamento della responsabilità, ma non lo esonera dagli oneri processuali.
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Nota della Redazione
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