La società in house non è una pubblica amministrazione: il conferimento diretto di incarico al Security Manager senza delibera del Cda configura colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 170 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società in house è una società di natura privatistica, dotata di autonoma soggettività giuridica e non annoverabile tra le pubbliche amministrazioni, salvo che la legge disponga diversamente. Ne consegue che l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 non è applicabile alle società in house, neppure in via analogica. Il conferimento di un incarico di consulenza da parte del Presidente di una società in house, in assenza di una delibera del Consiglio di amministrazione, integra la violazione dell’art. 2380-bis cod. civ. e delle norme statutarie che riservano all’organo collegiale la gestione dell’impresa. Tale condotta, se posta in essere da un soggetto con qualifica professionale di avvocato, costituisce colpa grave, ai sensi dell’art. 1 l. n. 20/1994, come novellato dall’art. 1 l. n. 1/2026, per violazione manifesta di norme di diritto chiare e precise, con conseguente applicazione del potere di riduzione del danno nella misura massima del 30%.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio l’ex Presidente di ATAF Spa, società in house del Comune di Foggia, per il conferimento diretto di un incarico di Security Manager a un professionista esterno. L’incarico, formalizzato in data 14.7.2020, prevedeva lo svolgimento di attività di sicurezza aziendale e un compenso mensile; a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, la società era stata destinataria di un decreto ingiuntivo e aveva provveduto al pagamento della somma di euro 14.872,00. La Procura ha contestato all’ex Presidente la violazione di plurime disposizioni normative, chiedendone la condanna per danno erariale a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave, per un ammontare complessivo di euro 22.372,00.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della domanda, nonché l’istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto al giudizio civile pendente. Ha escluso l’operatività delle prime, non ricorrendo le ipotesi tassative previste dal codice di giustizia contabile. Ha altresì respinto l’istanza di sospensione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite secondo cui la sospensione ex art. 106 c.g.c. costituisce istituto di stretta interpretazione, che esige un vincolo di pregiudizialità tecnica tra giudizi, insussistente nel caso di specie.
Nel merito, il Collegio ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 sia inconferente rispetto alle società in house, le quali, pur essendo sottoposte a controllo pubblico, mantengono natura privatistica. A sostegno di tale conclusione, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, che escludono l’assimilabilità delle società in house alle pubbliche amministrazioni al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Ha, inoltre, escluso la violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, avendo la società provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all’incarico nella sezione “Società Trasparente”.
La Corte ha, invece, ritenuto fondata la censura di carenza di potere in capo al Presidente. Ha accertato che lo Statuto di ATAF riservava al Consiglio di amministrazione i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, mentre al Presidente spettava la rappresentanza legale e la sovrintendenza al funzionamento della società, senza alcuna delega gestoria formalizzata. Il conferimento dell’incarico di Security Manager, configurandosi come atto di gestione, avrebbe pertanto richiesto una delibera dell’organo collegiale, non essendo sufficiente la mera qualità di legale rappresentante.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha escluso la configurabilità del dolo (anche nella forma eventuale), valorizzando la circostanza che il medesimo professionista aveva in passato ricevuto incarichi analoghi da ATAF, il che deponeva per l’assenza di un’intenzione preventivamente volta a danneggiare la società. Ha, tuttavia, ritenuto sussistente la colpa grave, in quanto la violazione dell’art. 2380-bis cod. civ. e delle norme statutarie risulta manifesta e di particolare gravità, considerata anche la qualifica professionale di avvocato del convenuto. La Corte ha, infine, applicato il potere di riduzione previsto dall’art. 1-octies l. n. 20/1994, ponendo a carico del convenuto il 30% del danno complessivo, pari a euro 6.711,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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