Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 120 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto ha natura giurisdizionale, definendosi con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile resa all’esito di un’udienza pubblica. Esso è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto giudiziale. Il successivo deposito della documentazione contabile da parte dell’agente contabile determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con il quale resta demandata al magistrato istruttore ogni valutazione di merito sul conto depositato.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti adiva il giudice monocratico della Sezione Giurisdizionale per la Lombardia con istanza volta a ottenere la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave ed ingiustificato inadempimento. Il ricorso concerneva la posizione di un agente contabile, qualificato come economo di un Comune lombardo, ai sensi dell’art. 226 del d.lgs. n. 267/2000.
Con decreto del 15 aprile 2025 veniva fissato il termine di 90 giorni per il deposito dei conti giudiziali e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente locale alla Sezione giurisdizionale. L’amministrazione comunale provvedeva alla trasmissione della documentazione contabile in data 11 febbraio 2026. All’udienza camerale del 15 luglio 2026, la Procura Regionale dava atto della regolare trasmissione della documentazione e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio di resa del conto, affermando che esso è limitato alla sola verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto ai sensi degli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile. Ogni valutazione di merito sul conto depositato, invece, costituisce oggetto di una fase distinta, disciplinata dall’art. 140 c.g.c., e sarà demandata al magistrato istruttore individuato ex art. 145 c.g.c.
Con specifico riferimento alla natura del procedimento, la Sezione ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, citando Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, secondo cui il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ex art. 144 c.g.c.
Accertato l’adempimento successivo dell’obbligo di trasmissione della documentazione contabile, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, disponendo il passaggio degli atti al magistrato relatore per l’esame del conto depositato, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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