Assoluzione del responsabile finanziario in quiescenza per mancata trasmissione TARI: nessuna colpa grave per carenza di antigiuridicità della condotta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 182 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per omessa trasmissione al MEF delle delibere tariffarie TARI, l’obbligo di adempimento grava sul soggetto che rivesta la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario alla data di scadenza del termine, sicché nessuna omissione è configurabile a carico del funzionario collocato in quiescenza prima di tale scadenza, ancorché la delibera sia stata approvata durante il suo mandato. Il mancato passaggio di consegne non è addebitabile al dipendente cessato dal servizio quando l’Amministrazione non abbia tempestivamente nominato il successore né individuato un soggetto ricevente, gravando sull’Ente la responsabilità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa. La colpa grave, ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 1/2026, è esclusa in presenza di obiettiva incertezza normativa sulle modalità di adempimento, da valutarsi con riferimento al momento della condotta e non ai successivi chiarimenti dell’Amministrazione.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva evocato in giudizio il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, cessato dal servizio il 1.9.2021, per la mancata trasmissione telematica al MEF della delibera consiliare di approvazione delle tariffe TARI 2021 entro il termine perentorio del 14.10.2021. L’omissione aveva determinato l’inefficacia delle nuove tariffe e un danno da minore entrata, quantificato in complessivi euro 92.933,00, imputato per il 50% all’odierno convenuto. La medesima omissione era stata già addebitata, in un separato giudizio, alla Responsabile subentrata, condannata con sentenza passata in giudicato al pagamento di euro 15.000,00.
Il convenuto eccepiva l’inutilizzabilità della sentenza resa inter alios e contestava la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità, evidenziando di essere in quiescenza da oltre un mese alla scadenza del termine e di aver diligentemente predisposto tutti gli atti prodromici alla trasmissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha anteposto l’esame del merito alle eccezioni preliminari, ritenendo dirimente la verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Ha escluso in primo luogo l’antigiuridicità della condotta: l’obbligo di trasmissione della delibera TARI, previsto dall’art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, era venuto a scadenza il 14.10.2021, data alla quale il convenuto, collocato in quiescenza il 1.9.2021, non rivestiva più alcuna qualifica né potere, di diritto e di fatto, funzionali al compimento dell’atto richiesto.
La Corte ha rilevato che, alla scadenza del termine, risultava in carica esclusivamente la Responsabile subentrata, nominata con decreto del 13.9.2021 e investita del correlato obbligo di agire: costei, edotta della vicenda per aver presenziato alla seduta consiliare, aveva avuto un intero mese per provvedere, avvalendosi degli atti prodromici già tempestivamente predisposti dal predecessore, incluso l’invio telematico degli avvisi di pagamento TARI entro il 31.8.2021. Il danno è stato pertanto ritenuto imputabile esclusivamente all’omissione della subentrante.
Quanto alla mancata effettuazione del passaggio di consegne, il Collegio ha osservato che nessun passaggio era materialmente possibile: l’Amministrazione non aveva nominato tempestivamente un successore, individuato solo a distanza di dodici giorni dal pensionamento, né aveva previsto, secondo la prassi dell’Ente, la redazione di verbali di consegna. L’onere di assicurare la continuità amministrativa è stato ricondotto all’Amministrazione nel suo complesso, non potendosi gravare sul singolo dipendente le lacune organizzative dell’Ente.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la Corte ha escluso la colpa grave richiamando l’art. 1, comma 1, l. n. 1/2026, che tipizza la nozione di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, valorizzando il grado di chiarezza delle norme violate. All’epoca della condotta, la disciplina sulla trasmissione telematica era caratterizzata da dubbi interpretativi, emersi con la pubblicazione del decreto interministeriale del 20.7.2021 e chiariti solo con la risoluzione n. 7/DF del 21.9.2021, quando il convenuto era già in quiescenza da ventuno giorni. La valutazione della colpa è stata ancorata al momento in cui la condotta è stata compiuta, non ai successivi chiarimenti dell’Amministrazione.
Il Collegio ha respinto la domanda e assolto il convenuto, assorbita ogni altra questione, disponendo il rimborso delle spese di lite a carico del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., nella misura di euro 2.660,00 oltre accessori. La richiesta di prova per testi è stata rigettata per la sufficienza degli elementi acquisiti.
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Nota della Redazione
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