Agenzia di pratiche auto e amministratore rispondono in solido per bolli auto non riversati (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 290 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società incaricata della riscossione delle tasse automobilistiche, anche tramite convenzione con il concessionario primario A.C.I., instaura un rapporto di servizio con l’ente impositore e assume la qualifica di agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità contabile per l’omesso riversamento delle somme riscosse prescinde dalla prova del dolo o della colpa grave, invertendosi l’onere probatorio: spetta all’agente dimostrare che l’ammanco è ascrivibile a forza maggiore o caso fortuito. In presenza di dolo dell’agente, non è esercitabile il potere riduttivo dell’addebito, e la società risponde in solido con l’amministratore che abbia materialmente distratto il pubblico denaro, rivestendo quest’ultimo la qualità di agente contabile di fatto.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio una società di pratiche auto e il suo amministratore e legale rappresentante per sentirli condannare al pagamento di euro 277.046,62 in favore della Regione Piemonte. La società, convenzionata con l’A.C.I., aveva incassato le tasse automobilistiche (bolli auto) da oltre mille contribuenti tra il 2021 e il 2024, omettendo però di riversarle alla tesoreria regionale. Dagli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza emergeva che le somme riscosse erano state in parte distratte tramite bonifici su conti personali dei soci, prelevamenti in contanti e spese voluttuarie effettuate con carte di pagamento. I convenuti non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara la contumacia dei convenuti ed esamina d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione. Richiamando un consolidato orientamento, afferma che l’attività di riscossione dei tributi comporta l’instaurazione di un rapporto di servizio con la P.A. e l’assunzione della qualifica di agente contabile in ragione del maneggio di denaro pubblico. Tale qualifica si estende all’amministratore della società che, anche di fatto, si ingerisce nella gestione, come previsto dall’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.
Nel merito, la Corte ritiene la domanda fondata. Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sfociate in provvedimenti giurisdizionali definitivi, sono liberamente valutabili dal giudice contabile ai sensi dell’art. 95 c.g.c. come elementi di prova, o presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., secondo il criterio probabilistico proprio del giudizio contabile. La ricostruzione fattuale, mai contestata dai convenuti, dimostra l’omesso riversamento dei tributi e la loro distrazione per finalità personali.
La Corte qualifica l’obbligazione dell’agente contabile come obbligazione di restituzione. In applicazione dell’art. 194 del R.D. n. 827/1924, spetta all’agente convenuto provare che l’omesso riversamento non sia imputabile a propria negligenza o volontà, ma derivi da forza maggiore. Nessuna prova liberatoria è stata fornita, né è stata dimostrata l’esistenza di cause eccezionali di esonero. Quanto all’amministratore, la sua responsabilità personale deriva dall’avere avuto la concreta disponibilità e gestione delle somme, disponendone illegittimamente per finalità difformi da quelle pubbliche, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
La Corte ravvisa il requisito soggettivo del dolo, data la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di riversamento e l’utilizzo delle somme per interessi personali. Per la responsabilità contabile, l’elemento soggettivo si presume e l’agente deve dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore. La natura dolosa della condotta esclude l’applicazione del potere riduttivo previsto dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 e determina la condanna in solido ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della medesima legge.
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Nota della Redazione
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