Il conto del consegnatario di beni di consumo è irregolare se privo di valorizzazione economica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 213 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha carattere necessario ed è volto a verificare la regolarità della gestione degli agenti contabili, che riscuotono le entrate ed eseguono le spese delle pubbliche amministrazioni. La parificazione del conto costituisce attività propedeutica e antecedente logico-contabile rispetto all’approvazione del conto, la quale deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio: la loro inversione integra un’irregolarità oggettiva del conto, anche quando lo sfasamento temporale non sia soggettivamente imputabile all’agente. Il conto giudiziale del consegnatario di beni di consumo, in quanto documento rappresentativo dell’intera gestione, deve consentire l’individuazione delle variazioni patrimoniali anche in termini di valore economico, a beneficio dell’intellegibilità dei dati e del raccordo con le scritture generali dell’ente; la prassi amministrativa interna, per quanto uniformemente seguita, non può derogare a tale principio. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione, non all’agente contabile.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso da una società, consegnataria di beni mobili per il magazzino di un’azienda ospedaliero-universitaria per l’esercizio 2019. Il magistrato istruttore segnalava tre profili di criticità: il ritardo nella parifica e nell’approvazione del conto, intervenute dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio; la rappresentazione della consistenza di magazzino in sole quantità; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
La società, costituitasi in giudizio, eccepiva la propria natura di mero gestore logistico privo di autonomia nella valorizzazione economica dei beni e deduceva che il conto era stato compilato in conformità alle istruzioni operative impartite dall’amministrazione sanitaria regionale. L’azienda ospedaliera, costituendosi, richiamava le medesime istruzioni e la prassi applicata sino all’anno 2022, sostenendo la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la natura del giudizio di conto, qualificandolo come procedura giudiziale necessaria volta a verificare la corretta gestione del pubblico denaro da parte dell’agente contabile. Ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 292 del 2001 e n. 59 del 2024, secondo cui il giudizio coinvolge gli agenti contabili, non gli ordinatori di spesa, ed è funzionale a garantire la correttezza gestionale delle risorse pubbliche.
In merito allo sfasamento temporale tra parifica, avvenuta il 15 ottobre 2020, e approvazione del conto, avvenuta il 6 novembre 2020, il Collegio ha ritenuto l’anomalia procedimentale di per sé idonea a fondare la dichiarazione di irregolarità. La parificazione è antecedente logico-contabile dell’approvazione, che deve precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio. Nel caso in esame la sequenza risultava invertita, con il dato contabile confluito nel bilancio senza il preventivo vaglio di regolarità. L’eccezionale carico di lavoro imposto dall’emergenza pandemica all’azienda, pur escludendo l’imputabilità soggettiva all’agente, non poteva sanare l’anomalia procedimentale.
Quanto alla mancata valorizzazione delle rimanenze, la Sezione ha riconosciuto che la rappresentazione in sole quantità risultava conforme alle istruzioni operative di Azienda Zero, ma ha precisato che la prassi amministrativa non può derogare al principio consolidato per cui il conto del consegnatario deve rappresentare le variazioni patrimoniali in termini di valore, per consentire il controllo giudiziale e il raccordo con le scritture contabili. Il Collegio ha inoltre escluso che l’elaborazione del dato economico potesse ritenersi estranea al dominio conoscitivo dell’esecutore del servizio, poiché la struttura competente dell’ente avrebbe dovuto mettere a disposizione gli elementi necessari.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è stata infine qualificata come irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’amministrazione, la quale dovrà provvedere per il futuro. Il Collegio ha dichiarato il conto irregolare, non consentendo la piena ed esaustiva verifica della gestione, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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