Pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile: appello limitato ai motivi di diritto e sindacato sulla motivazione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 110 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria, ma si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti all’“an” e al “quantum” della pensione, con esclusione di ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi. Ne consegue che la circostanza che il diniego del trattamento sia stato motivato solo con riferimento a uno dei presupposti di spettanza non implica il riconoscimento implicito degli altri, trattandosi di requisiti necessariamente concorrenti. In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello è consentito per soli motivi di diritto; il giudice del gravame non può sindacare il risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, ma può esercitare solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo valutativo e sulla coerenza logica e congruità della motivazione, deducibile esclusivamente in caso di mancanza assoluta o motivazione apparente.
Il Fatto
Il figlio maggiorenne di una titolare di pensione deceduta impugnava dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria della Corte dei conti il provvedimento con cui l’INPS aveva negato il riconoscimento della pensione di reversibilità, assumendo la qualità di figlio maggiorenne inabile. Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di decadenza, rigettava nel merito il ricorso, ritenendo non sufficientemente comprovata la sussistenza dei requisiti sanitario e socio-economico. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente, censurando la valutazione del requisito dell’inabilità al lavoro e il rigetto delle istanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Sezione terza centrale d’appello ha preliminarmente escluso che il diniego dell’INPS, motivato solo con riferimento alla mancanza della vivenza a carico, potesse implicare un riconoscimento tacito del requisito sanitario, atteso che, trattandosi di presupposti concorrenti, l’Istituto ben può negare il beneficio senza scrutinarne uno, non essendo necessario darne conto in motivazione.
Ha quindi richiamato l’art. 170 c.g.c., che, in continuità con l’art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994, limita l’appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto. La Corte ha precisato che il giudice di seconde cure non può rivalutare le questioni di fatto, ma può esercitare esclusivamente un sindacato sulla regolarità del processo valutativo e sulla coerenza della motivazione. Ha evocato, sul punto, le Sezioni riunite n. 10/QM/2000, secondo cui il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.
Nella vicenda, la Corte ha escluso sia un difettoso impiego delle regole di formazione del convincimento, sia una carenza motivazionale, rilevando che il gravame non prospettava censure di diritto e tendeva piuttosto a ottenere una nuova valutazione su questioni di fatto già motivate dal primo giudice. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e conferma della gratuità del giudizio ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533 del 1973.
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Nota della Redazione
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