L’agente contabile deve rendere il conto per tutte le forme di riscossione, non solo per il contante (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 236 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico è tenuto alla resa del conto giudiziale per l’intera gestione, anche dematerializzata, e non soltanto per le somme riscosse per contanti. La nozione di “maneggio di danaro pubblico” non coincide con la materiale detenzione delle somme, ma comprende la disponibilità del denaro, la quale sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione utilizzata. Ne deriva che il conto della riscossione deve dare conto di tutte le entrate comunque introitate, a prescindere dalla circostanza che il versamento sia avvenuto in contanti ovvero tramite POS, conto corrente postale, PagoPA, bonifico bancario o altre modalità differenti. Il conto che non includa tali somme è improcedibile e deve essere nuovamente compilato; in caso di mancata presentazione del conto regolarmente redatto, l’agente contabile è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell’art. 141 cod. giust. contabile.
Il Fatto
L’agente contabile del comune, addetta alla riscossione dei diritti di segreteria, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio 2023. Il magistrato designato, nella relazione di irregolarità, ha rilevato che la gestione rendicontata includeva soltanto le somme riscosse per contanti, senza considerare gli importi introitati tramite forme differenti di pagamento. Ha chiesto pertanto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio di conto, ritenendo la resa del conto incompleta e, per tale ragione, improcedibile.
All’udienza pubblica, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione comunale; il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha condiviso le conclusioni del magistrato designato. Il giudice contabile ha richiamato l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, che sottopone alla giurisdizione della Corte dei conti il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. La disposizione introduce un’ampia fattispecie soggettiva, comprensiva non solo del tesoriere ma di tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico.
Il Collegio ha precisato che la nozione di “maneggio di danaro pubblico” deve essere intesa in senso ampio: essa non richiede la materiale apprensione delle somme ma la semplice disponibilità del denaro, che sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione. In questo senso, nel caso della riscossione dei diritti di segreteria, l’agente contabile ha la disponibilità delle somme versate dagli utenti e ne dispone in piena autonomia, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che cura dall’inizio alla fine, ancorché non vi sia la materiale apprensione del denaro.
Sul punto la Corte ha richiamato propri precedenti in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA (sentenze n. 58/2023 e n. 61/2023) e di pagamenti tramite bonifico bancario (sentenza n. 234/2022), nonché pronunce delle Sezioni giurisdizionali toscana e sarda e successive decisioni della stessa Sezione calabrese (sentenze n. 219, n. 221 e n. 222 del 2024).
Il giudice contabile ha osservato che l’obbligo di rendicontazione deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti, in quanto la gestione dematerializzata del denaro pubblico non può sottrarsi al necessario giudizio di conto. In caso contrario, tali gestioni resterebbero prive del controllo giurisdizionale. Il conto giudiziale deve pertanto mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con cui è stato eseguito il versamento.
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ha dichiarato il conto giudiziale improcedibile, con l’obbligo per l’agente contabile di provvedere a una nuova compilazione che descriva esaustivamente l’intera gestione, da presentare all’amministrazione per il controllo e la parifica e da quest’ultima depositare presso la Sezione giurisdizionale. Nessuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, cod. giust. contabile.
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Nota della Redazione
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