Invalidità civile e contribuzione figurativa: il calcolo riduzionistico di Balthazard esclude il diritto al beneficio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 250 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei contributi figurativi previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 spetta al soggetto riconosciuto invalido in misura superiore al 74%, accertata secondo i criteri tabellari di cui al D.M. 5 febbraio 1992. In presenza di più infermità coesistenti, la percentuale complessiva di invalidità si determina applicando la formula di Balthazard (IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)), che opera un calcolo riduzionistico scalare. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il requisito dell’invalidità superiore al 74% deve sussistere in ogni momento della storia clinica del soggetto e deve essere valutato anche in relazione all’epoca della domanda amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, affetto da maculopatia retinica degenerativa bilaterale e sindrome depressiva con disturbo di panico, aveva presentato all’INPS domanda per ottenere l’accertamento di uno stato di invalidità superiore al 74%, al fine del riconoscimento dei c.d. contributi figurativi di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Riconosciuto invalido al 67% dalla commissione medica, e rimasta senza riscontro una successiva istanza del 2023, aveva adito la Corte dei conti.
L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, atteso che il ricorrente era ancora in servizio, e nel merito ne contestava la fondatezza. Con provvedimento non definitivo la Sezione respingeva l’eccezione preliminare e disponeva apposita istruttoria, incaricando il Collegio Medico Legale di esprimere motivato parere sul grado di invalidità e sulla relativa decorrenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice, delibate le eccezioni preliminari già esaminate nel provvedimento non definitivo e intervenuto il deposito del parere richiesto, ha ritenuto il giudizio definibile. Il parere è stato valutato esaustivo e completo, tale da fondare il convincimento del giudicante, senza ragioni per discostarsene.
Il Collegio Medico Legale procedente ha attribuito alle affezioni coesistenti specifiche percentuali: 50% per il disturbo ansioso-depressivo associato ad attacchi di panico, sulla base della voce tabellare “2209”; 37% per il glaucoma in occhio destro con deficit visivo in soggetto affetto da maculopatia bilaterale. Applicando la formula di Balthazard – IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) – è stata calcolata una percentuale di invalidità totale del 68%, non utile ad accedere al beneficio della contribuzione figurativa.
Il parere ha inoltre precisato che la valutazione, svolta con riguardo allo stato attuale, teneva già conto del documentato aggravamento della condizione visiva rispetto all’epoca della domanda amministrativa e della successiva valutazione INPS che aveva riconosciuto l’invalidità al 67%. Da ciò il Collegio ha concluso che in nessun momento il ricorrente aveva raggiunto il grado di invalidità superiore al 74% rilevante ex lege.
Sulla base delle dettagliate conclusioni medico-legali, che confutano la prospettazione del ricorrente, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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