Conto giudiziale del consegnatario deve indicare quantità e valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 216 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti è una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare che chi ha avuto il maneggio di denaro o di beni pubblici sia in grado di rendere conto del modo legale in cui ha gestito le risorse. Il conto giudiziale del consegnatario di beni a magazzino deve rappresentare l’intera gestione e indicare le variazioni patrimoniali anche in termini di valore economico, non solo in quantità, per consentire la verifica giudiziale e il raccordo con le scritture generali dell’ente. La prassi amministrativa, anche se uniforme e basata su istruzioni regionali, non può derogare a tale principio. Lo sfasamento temporale tra la parifica del conto e l’approvazione del bilancio di esercizio integra un’irregolarità oggettiva del conto, a prescindere dall’imputabilità soggettiva all’agente. La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è irregolarità riferibile all’Amministrazione, non all’agente contabile.
Il Fatto
Con relazione del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore sottoponeva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili dell’Azienda Ospedale Università di Padova per l’esercizio 2019. L’istruttoria rilevava tre profili di criticità: il ritardo nella parifica e nell’approvazione del conto, intervenuti dopo l’approvazione del bilancio di esercizio; la rappresentazione della consistenza di magazzino solo in quantità, senza alcun valore; l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, secondo comma, c.g.c.
L’Azienda si costituiva in giudizio, eccependo la conformità della propria prassi alle Istruzioni Operative vincolanti di Azienda Zero, che distinguevano tra consegnatario di beni mobili e consegnatario di beni di consumo, e richiamando il contesto eccezionale della pandemia da Covid-19 per giustificare il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato il giudizio di conto come scrutinio di legittimità della gestione dell’agente contabile, volto a garantire la corretta gestione del pubblico denaro. Ha richiamato la natura necessaria del giudizio, evidenziando che il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, terzo comma, c.g.c., e che la parifica ex art. 138 c.g.c. è attività propedeutica al controllo giudiziale.
Quanto al ritardo, la Corte ha ritenuto che la parificazione debba precedere l’approvazione del conto e che quest’ultima debba a sua volta precedere o accompagnare l’approvazione del bilancio di esercizio. Nel caso di specie la sequenza risultava invertita. La circostanza eccezionale della pandemia, pur escludendo l’imputabilità soggettiva all’agente, non poteva sanare l’anomalia procedimentale, che integra un elemento oggettivo di irregolarità.
Sulla rappresentazione del magazzino, la Corte ha riconosciuto che le Istruzioni di Azienda Zero prevedevano la sola quantità per i beni di consumo. Ha tuttavia affermato che tale prassi non può derogare al principio consolidato secondo cui il conto giudiziale deve riportare le variazioni patrimoniali anche in termini di valore, richiamando gli artt. 32, 33, 194 e 626 r.d. n. 827/1924, l’art. 2426, primo comma, nn. 9 e 10, c.c. e gli artt. 28 e 29 d.lgs. n. 118/2011. L’omissione del valore è oggettivamente idonea a impedire la piena verifica giudiziale della gestione e il raccordo con le scritture contabili generali.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno è stata infine qualificata come irregolarità non riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, già evidenziata dalla giurisprudenza della Sezione. La Corte ha dichiarato il conto irregolare, non consentendo la piena ed esaustiva verifica della gestione.
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Nota della Redazione
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