Conto giudiziale irregolare se manca la resa dei conti dei distributori incaricati (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 197 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 ss. c.g.c., verifica la regolarità formale e sostanziale della rappresentazione contabile, non limitandosi al riscontro documentale. Laddove la riscossione sia affidata a una pluralità di incaricati, l’agente principale deve allegare i conti individuali resi da ciascun agente secondario ovvero, per il conto riassuntivo ex art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., documenti equivalenti, sottoscritti e datati, che attestino la resa del conto di ciascuna sotto-gestione. Un rendiconto annuale redatto unilateralmente dall’ufficio, privo della sottoscrizione del distributore, non è equipollente alla resa del conto. Non integrano le riscossioni gli importi incassati tramite la piattaforma PagoPA, mancando il maneggio di denaro, né i depositi cauzionali, che vanno imputati tra le partite di giro. La violazione di tali regole determina la dichiarazione di irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
Un’agente contabile, incaricata della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta di funghi epigei per conto di un’Unione Montana, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio 2023. Le riscossioni erano affidate a venti distributori esterni, che non avevano presentato i propri conti giudiziali né altra rendicontazione sottoscritta. Il Magistrato istruttore rilevava plurimi profili di criticità e chiedeva alla Sezione la declaratoria di irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il conto giudiziale non assolve alla sua funzione se non espone, in modo completo e veritiero, le somme riscosse e i titoli affidati alla gestione dell’agente. Il giudizio di conto, ha precisato, non si esaurisce nella mera verifica documentale ma accerta l’attendibilità della rappresentazione contabile, in particolare quando la riscossione è frazionata tra più soggetti operanti su base convenzionale.
Quanto al rapporto con i distributori, la Corte ha escluso che la qualificazione come agenti secondari dell’agente principale possa prescindere dai presupposti normativi: o l’amministrazione deposita i conti individuali di ciascun agente, ex art. 192 R.D. n. 827/1924, oppure, per il conto riassuntivo, fornisce elementi che attestino l’effettiva resa del conto di ciascuna sotto-gestione. I “rendiconti di prelievo” attestano solo la fase del carico; la chiusura risulta affidata a un rendiconto annuale unilaterale, privo della sottoscrizione del distributore, con annotazioni del tipo “OK controllato”. Tale prassi, ha concluso la Corte, non integra l’assunzione di responsabilità propria della resa del conto, né è sanata dalla presenza fisica del distributore alla verifica.
La Corte ha poi esaminato il versamento anticipato dell’intero importo dei permessi prelevati, adottato da tre distributori. Tale modalità, contrattualmente prevista, è stata ritenuta irregolare soltanto nella rappresentazione contabile: il versamento anticipato costituisce un deposito cauzionale, da imputare tra le partite di giro, mentre la successiva restituzione rappresenta la differenza tra il deposito e le riscossioni effettive, non un riversamento in eccedenza.
La somma di euro 2.327,00, incassata nel 2023 e riversata nel gennaio 2024, avrebbe dovuto essere inclusa tra le riscossioni dell’esercizio di competenza. Inoltre, le somme incassate tramite PagoPA, pari a euro 13.269,00, non avrebbero dovuto figurare tra le riscossioni mancando il maneggio di denaro pubblico. La Corte ha infine censurato l’assenza di una rendicontazione amministrativa periodica e l’inadeguatezza della relazione dell’organo di controllo interno.
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Nota della Redazione
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