Omissione della relazione dell’organo di controllo interno non addebitabile all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 190 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contabilità pubblica, l’omessa presentazione della relazione di verifica dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma costituisce inadempimento dell’Amministrazione tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il rilievo relativo alla mancata redazione del verbale di passaggio di consegne è superato ove risulti che, al termine dell’esercizio, non vi sia stato alcun avvicendamento tra un agente cessante e uno subentrante, difettando il presupposto stesso del cambio del consegnatario. In tale evenienza, il conto giudiziale può essere dichiarato regolare e l’agente ammesso a discarico.
Il Fatto
Il conto giudiziale n. 70330, relativo alla gestione dei libretti di porto d’armi del Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia per l’esercizio 2020, veniva depositato in data 30 aprile 2021 dall’agente contabile, che aveva svolto le funzioni di consegnatario in via di fatto, essendo stata formalizzata la nomina solo con successivo decreto prefettizio che ne retrodata gli effetti al 1° gennaio.
Il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del giudizio di conto rilevando profili di criticità: la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne, ritenendo l’esercizio 2020 l’ultima gestione dell’agente, e l’assenza della relazione di verifica da parte dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c. L’agente depositava memoria difensiva contestando entrambi i rilievi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la struttura del conto, composto da due distinti rendiconti semestrali, rilevando che le scritture trovano corrispondenza con quelle di chiusura della gestione precedente e di apertura di quella successiva, senza che in atti risultino acquisiti atti di riscontro dei fatti di gestione.
Quanto al rilievo concernente il mancato verbale di passaggio di consegne, la Corte ha accertato che il decreto prefettizio di conferimento dell’incarico è stato emesso in data 5 marzo 2021 e che, a prescindere dalla retrodatazione degli effetti, non vi sono elementi di prova che il soggetto indicato come subentrante abbia avuto un ruolo, anche di fatto, nella gestione prima di tale data. Non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità nella gestione, difetta il presupposto del cambio del consegnatario e il rilievo deve ritenersi superato.
In relazione alla mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha affermato che tale omissione non può essere addebitata all’agente contabile ma all’Amministrazione, la quale è tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. La Corte ha inoltre precisato, richiamando la propria ordinanza n. 15/2023, il contenuto preferibile di tale relazione, che dovrebbe dare conto dell’attività di verifica svolta, della regolarità formale del conto e della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili.
Alla luce di tali considerazioni, il conto è stato dichiarato regolare e l’agente è stato ammesso a discarico.
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Nota della Redazione
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