Conto giudiziale inammissibile senza qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 191 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione del conto giudiziale e la sua presentazione all’Amministrazione costituiscono attività propria ed esclusiva dell’agente contabile, non delegabile né attribuibile a soggetto diverso, sia esso agente di fatto o di diritto. L’eventuale affidamento della materiale compilazione del prospetto a un coadiutore non comporta il trasferimento della titolarità dell’obbligo di rendiconto, che rimane in capo all’agente. Il conto sottoscritto e presentato da chi non rivesta la qualità di agente contabile è inammissibile. La mancata relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione.
Il Fatto
Il conto giudiziale n. 75506, relativo alla custodia dei libretti di porto d’armi della Prefettura di Venezia per l’esercizio 2021, era stato sottoscritto e presentato da un soggetto che aveva ricevuto, con decreto prefettizio, l’incarico di redigere il conto in caso di assenza dell’agente titolare, incaricato della gestione. Il Magistrato istruttore rilevava la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne e l’assenza della relazione di verifica dell’organo di controllo interno.
Il soggetto sottoscrittore deduceva che la titolarità della gestione era rimasta in capo all’agente nominato e che nessun avvicendamento si era verificato, essendo stato conferito a sé il solo incarico di redazione materiale del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti osserva che il conto risulta composto da due distinti rendiconti semestrali, entrambi sottoscritti in corrispondenza della dicitura “l’agente incaricato” dal soggetto che aveva ricevuto l’incarico di compilazione. Tale circostanza oggettiva non trova riscontro in alcun elemento atto a dimostrare l’assenza dell’agente titolare, presupposto dell’incarico di redazione.
Il Collegio afferma che la sottoscrizione del conto, seguita dalla presentazione all’Amministrazione, è attività propria e non delegabile dell’agente contabile, in quanto connessa alla posizione giuridica di chi ha il possesso di beni pubblici a titolo di gestione o custodia. Con la sottoscrizione l’agente si assume la responsabilità dei fatti di gestione esposti e libera la propria gestione, consentendo all’Amministrazione la verifica delle operazioni effettuate. L’attività materiale di compilazione può essere affidata a un coadiutore, ma non la sottoscrizione.
La Corte richiama l’art. 612, commi 1 e 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e, in caso di successione di più titolari, ciascuno rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione. Il terzo comma, che disciplina l’affidamento del servizio ad altra persona sotto la responsabilità dell’agente, conferma che il rendimento del conto rimane atto proprio dell’agente, il quale, sottoscrivendolo, si assume la responsabilità anche dei fatti posti in essere dal sostituto.
Escluso, sulla base della dichiarazione dell’Amministrazione, che il sottoscrittore abbia posto in essere atti di gestione quale affidatario o subagente, e che quindi abbia assunto la qualità di agente contabile, la Corte conclude che il medesimo non aveva alcun titolo per sottoscrivere e presentare il conto in luogo dell’agente incaricato. La previsione di redazione in caso di assenza non può avere un contenuto diverso dalla mera compilazione materiale: l’ordinamento disciplina compiutamente l’ipotesi di inerzia dell’agente con i rimedi di cui all’art. 614 del R.D. n. 827/1924, ossia il giudizio per la resa del conto o la compilazione d’ufficio da parte dell’Amministrazione con invito al contabile a riconoscerlo e sottoscriverlo.
Quanto alla mancata relazione dell’organo di controllo interno, la Corte ritiene che l’omissione non possa essere addebitata all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il conto è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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