Danno erariale da vendita di beni illecitamente acquisiti e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. II App. n. 114 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, integra danno erariale la condotta dell’amministratore locale che, con false attestazioni, induce l’ente a rimborsare al datore di lavoro privato le retribuzioni per permessi riferiti a sedute di Giunta o Consiglio mai svolte. Nessuna rilevanza esimente o attenuante può riconoscersi alla rinuncia all’indennità di carica, difettando l’identità causale tra fatto dannoso e utilità, né a dedotte giustificazioni ex post circa l’espletamento di attività istituzionali, non essendo il permesso di 48 ore mensili un diritto potestativo. Il danno erariale derivante dalla vendita di beni illecitamente acquisiti dall’ente si concreta nella differenza tra il valore di stima e il prezzo di realizzo, ove la vendita sia stata pilotata in favore di alcuni concorrenti. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione può essere azionato per qualunque delitto commesso ai danni dell’ente, anche diverso da quelli previsti dall’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, e la relativa prova può essere fornita per presunzioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia aveva condannato l’ex Sindaco di un Comune al pagamento di circa 312mila euro in favore dell’ente, suddivisi in tre voci di danno. La prima riguardava i rimborsi indebitamente corrisposti al datore di lavoro privato del sindaco per permessi fruiti sulla base di false attestazioni di partecipazione a sedute di Giunta e Consiglio mai svolte. La seconda concerneva la vendita, a prezzo inferiore al valore di stima e con procedure pilotate, di beni immobili illecitamente acquisiti dal Comune mediante la falsificazione di un testamento olografo. La terza atteneva alla lesione all’immagine dell’ente, quantificata in 100mila euro.
L’ex sindaco ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado, deducendo l’assenza di danno per il Comune, l’estraneità della falsificazione testamentaria al rapporto di servizio e l’eccessività della quantificazione del danno all’immagine per la scarsa eco mediatica della vicenda. La Procura generale ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente confermato l’efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna irrevocabile, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., e la possibilità per il giudice contabile di utilizzare elementi probatori raccolti in altri processi.
Con riferimento alla prima voce di danno, i giudici d’appello hanno rammentato la disciplina di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando come il rimborso spetti solo a fronte di effettive e documentate assenze per partecipazione a sedute. Nel caso di specie, l’accertamento penale aveva dimostrato la falsificazione della firma del Segretario comunale, rendendo doverosa la conferma della condanna. La Corte ha escluso ogni rilevanza esimente alla rinuncia all’indennità di Sindaco, difettando l’identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell’utilità, ed ha precisato che il diritto ai permessi di 48 ore mensili non costituisce un diritto potestativo esercitabile liberamente, ma deve essere supportato da idonea documentazione.
In ordine alla seconda voce di danno, la Corte ha chiarito che il danno erariale si è generato per effetto della vendita dei beni a un prezzo largamente inferiore a quello di mercato, resa possibile da trattative illecitamente pilotate dall’ex sindaco. Ha escluso ogni compartecipazione causale della Giunta comunale, non essendo stata provata la consapevolezza degli assessori circa l’acquisizione illecita dei beni o l’alterazione delle procedure di vendita. La quantificazione del danno, pari alla differenza tra il valore stimato e l’importo ricavato, è stata ritenuta corretta, valorizzando anche la sentenza civile irrevocabile che aveva posto a carico del Comune l’obbligo di risarcire le eredi.
Quanto alla terza voce, la Corte ha qualificato il danno all’immagine come danno patrimoniale da perdita di immagine, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni. Ha richiamato il recente orientamento nomofilattico secondo cui l’azione è proponibile per qualunque delitto commesso ai danni dell’amministrazione, confermando la condanna per 100mila euro, di cui 43.677,46 euro ex art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 e la restante parte determinata in via equitativa, ritenendo l’importo congruo in considerazione dell’ampia eco mediatica della vicenda risultante dagli atti processuali.
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Nota della Redazione
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