Difetto di giurisdizione contabile per l’imposta di soggiorno gestita dagli albergatori (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 160 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma introdotta dall’art. 180, comma 3, del d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, e dell’interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, i gestori delle strutture ricettive non sono più qualificabili come agenti contabili con riferimento all’imposta di soggiorno. L’obbligo di versamento dell’imposta ha natura esclusivamente tributaria, configurando il gestore come responsabile d’imposta in solido con il cliente. Ne consegue il venir meno dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con attrazione delle relative liti nella sfera del giudice tributario.
Il Fatto
Il conto giudiziale in esame riguarda la gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2020, effettuata dall’agente contabile per conto di un Comune. Il magistrato istruttore, dopo la ricognizione normativa, ha chiesto il deferimento al Collegio del conto, proponendone la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione della Corte. La Procura regionale ha aderito a tale impostazione, rassegnando conclusioni in tal senso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il quadro normativo evolutivo, evidenziando come, in epoca antecedente alla riforma del 2020, la giurisdizione contabile sulla responsabilità dei gestori per il mancato riversamento dell’imposta fosse pacifica, essendo gli albergatori qualificati come agenti contabili. La svolta è avvenuta con la novella del d.l. n. 34/2020, che ha ridefinito la posizione del gestore come responsabile d’imposta, sterilizzando il dato del maneggio del denaro pubblico e del connesso obbligo di conto.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che la qualifica di responsabile solidale sposta il focus dal maneggio del denaro alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. L’attuazione dell’imposta di soggiorno deve quindi avvenire secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia per gli aspetti procedurali di accertamento e riscossione, sia per l’irrogazione delle sanzioni. In questa prospettiva, anche la giurisprudenza penale ha escluso la configurabilità del reato di peculato per il mancato riversamento, trattandosi di un debito proprio del gestore verso l’Ente impositore.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, il conto non sia giustiziabile per difetto di giurisdizione del giudice contabile, dovendo la controversia essere attratta nella sfera del giudice tributario. Il Collegio sottolinea, altresì, il dovere dell’Amministrazione di avviare le azioni necessarie secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario per il recupero delle somme dovute, al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Le spese di lite vengono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile.
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Nota della Redazione
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