Reversibilità all’orfano inabile: accertamento d’ufficio e parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 161 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità spetta al figlio maggiorenne inabile che fosse a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il diritto è subordinato alla sussistenza di un duplice requisito: quello sanitario, consistente nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e quello economico, ossia la vivenza a carico, che non si identifica con la convivenza ma richiede la prova che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio. Essendo elementi costitutivi della domanda, la loro sussistenza deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice, a nulla rilevando che l’istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza di uno dei presupposti. Nel rito pensionistico contabile, la produzione documentale successiva alla costituzione delle parti è inammissibile se non autorizzata dal giudice per gravi ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio maggiorenne affetto da gravi patologie e titolare di pensione di invalidità civile, aveva presentato domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, pensionato, avvenuto nel maggio 2021. L’INPS rigettava l’istanza per assenza del requisito sanitario, e il successivo ricorso al Comitato provinciale non otteneva riscontro.
Adito il Tribunale di Caltanissetta, il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al giudice contabile, insistendo per l’accertamento del diritto alla reversibilità nella misura del 70% della pensione goduta dal genitore, con decorrenza dal giugno 2021.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha preliminarmente dichiarato inammissibile la nota difensiva e la produzione documentale depositata dal ricorrente il giorno prima dell’udienza di discussione. La disciplina del processo pensionistico contabile, in forza del combinato disposto degli artt. 154, 156 e 164 c.g.c. e delle relative norme di attuazione, impone alle parti di depositare i documenti contestualmente all’atto di costituzione, con sanzione di decadenza in caso di inosservanza. Nulla rileva la richiesta di autorizzazione al deposito di un estratto contributivo, non essendo state allegate le gravi ragioni che ne avevano impedito la produzione tempestiva.
Nel merito, la Corte ha richiamato la disciplina di cui all’art. 22 della legge n. 903/1965 e all’art. 8 della legge n. 222/1984, affermando che la spettanza del trattamento ai superstiti nei confronti dell’orfano maggiorenne inabile postula la sussistenza sia del requisito sanitario sia di quello economico della vivenza a carico. Tali presupposti, in quanto elementi costitutivi dell’azione, devono essere accertati anche d’ufficio dal giudice, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Quanto al requisito sanitario, la Corte ha condiviso il parere reso dal Collegio Medico Legale del Ministero della difesa, che aveva accertato la sussistenza, alla data del decesso del padre, dell’inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Il parere, non contestato dall’INPS in modo specifico, è stato ritenuto completo e adeguatamente motivato sulla base delle patologie documentate, con particolare riferimento alla cirrosi epatica scompensata e alla sindrome ansioso-depressiva.
In relazione alla vivenza a carico, la Corte ha precisato che essa non si identifica con la convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, dovendo il richiedente dimostrare che il genitore provvedeva al suo mantenimento in via continuativa e in misura prevalente. Nel caso di specie, la prova è stata ritenuta raggiunta attraverso il certificato storico di famiglia, attestante la convivenza alla data del decesso, e la certificazione reddituale comprovante l’assenza di redditi negli anni 2020 e 2021. Tali elementi, non specificamente contestati dall’istituto, hanno integrato anche il requisito economico.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la reversibilità della pensione diretta del padre con decorrenza dal 01.06.2021, condannando l’INPS al pagamento dei ratei arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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