Discarico del tesoriere e natura sostanziale dell’approvazione del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 157 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, nelle fattispecie di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. — relative al conto giudiziale dell’agente contabile che cessa dalla gestione — costituisce un adempimento di carattere sostanziale finalizzato alla presa d’atto formale della chiusura della gestione medesima. Tale approvazione opera tanto nell’interesse dell’amministrazione, per acclarare la regolarità della gestione che si chiude, quanto nell’interesse dell’agente contabile, al fine di evitare commistioni e responsabilità connesse alla gestione dell’agente subentrante. La declaratoria di regolarità del conto e il conseguente discarico dell’agente contabile presuppongono l’assenza di rilievi e la conformità della gestione alle vigenti disposizioni, accertate anche tramite la parifica dell’ente locale.
Il Fatto
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, era chiamata a decidere sul conto giudiziale reso dal tesoriere del Comune di Trani, istituto bancario, per il periodo 01.01.2023-31.03.2023. Il servizio di tesoreria, affidato con convenzione del 2004 scaduta il 30.06.2009, era proseguito di fatto alle medesime condizioni fino al 31.03.2023, data in cui era subentrato un nuovo istituto a seguito di gara. Il conto, relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, includeva partite attinenti a precedenti gestioni, configurando l’ipotesi di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c. che richiedeva la rimessione all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle fattispecie di cui all’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., l’approvazione del conto assume rilievo sostanziale, non meramente formale. Essa determina la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente contabile, tutelando contestualmente l’amministrazione, che vede acclarata la regolarità della gestione conclusa, e l’agente stesso, che viene messo al riparo da possibili commistioni con la gestione del successore.
Nel caso di specie, il magistrato istruttore aveva accertato la regolarità della gestione, la conformità del modello utilizzato all’allegato 17 del d.lgs. n. 118/2011 e l’intervenuta parifica da parte dell’ente. La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, aveva concordato con la relazione di deferimento, richiedendo l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile.
In assenza di rilievi e in adesione alle richieste del magistrato istruttore, il Collegio ha dichiarato regolare il conto giudiziale e ha ammesso a discarico l’agente contabile, con nulla per le spese stante l’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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